Pres. Est. D. Soricelli - Chiara Martini (difesa dall'avv. Angelo Forino) c. Comune di Castrocielo (difeso dall'avv. Massimo Di Sotto)
Accesso civico – utilizzo di risorse pubbliche – esigenze di controllo – finalità dell’accesso - limite della riservatezza - fondatezza del ricorso
Parte ricorrente, presentava istanza di accesso civico volta ad ottenere il rilascio di copia delle richieste di occupazione di suolo pubblico depositate da attività commerciali – produttive, da associazioni e da promotori/responsabili di manifestazioni, con relativa indicazione dei soggetti richiedenti e degli importi delle conseguenti entrate registrate dall’Ente. Dinanzi al silenzio rigetto reso dal Comune intimato, la ricorrente agiva in giudizio.
Sul punto il Collegio, dopo aver analizzato le questioni di rito sollevate dall’autorità amministrativa dichiarandole inammissibili, si è pronunciato sul merito dichiarando il ricorso fondato e, dunque, meritevole di accoglimento.
Nello specifico, infatti, parte ricorrente - in qualità di residente nel comune di Castrocielo e quindi contribuente dello stesso - ha richiesto la visione di una serie di documenti concernenti l’uso di risorse pubbliche il cui controllo rientra a pieno titolo tra le funzioni a cui è preposto l’istituto dell’accesso. Ciò dimostra, dunque, come l’istanza di accesso civico, per quanto sia stata formulata in termini generali, di fatto, non contrasti con i limiti previsti dalla legge ex art 5 d.lgs. 33/2013.
D’altronde ad avviso del Collegio, data la peculiare natura degli atti oggetto dell’istanza, non emergono neppure particolari esigenze di riservatezza tali da giustificare il diniego reso dall’Ente. Si tratta, infatti, di atti di autorizzazione di occupazione di spazi pubblici la cui ostensione non sarebbe tale da compromettere la riservatezza o gli interessi economici/commerciali dei rispettivi beneficiari.
G. FILISI