Est. D. Caminiti, Pres. P. G. N. Lotti, G. Del Prete (avv. A. Manzi, P. Becci) c. Gruppo Europeo di Interesse Economico Linea Ferroviaria Tranfrontaliera Trieste-Divaca (avv. E. Quici)
Accesso civico generalizzato – Ambito di applicazione – Società quotate - RFI
Il ricorrente contestava il diniego all’accesso a una serie di documenti afferenti al progetto della nuova Linea Trieste Divàca, opposto sulla base del rilievo che l’accesso civico generalizzato non troverebbe applicazione rispetto a RFI, effettiva titolare della documentazione richiesta.
In linea con la decisione di primo grado, il Consiglio di Stato ha ricordato che in base all’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 sono escluse dall’ambito di applicazione del decreto le società quotate, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche. Nel prendere atto della incontestata intervenuta emissione di due stock obbligazionari da parte della società controllante RFI, Ferrovie dello Stato spa, in data antecedente al termine fissato dalla disposizione normativa (31.12.2015), il Collegio ha concluso che RFI rientra a pieno titolo nell’ambito applicativo inerente all’esclusione esplicitata nel richiamato articolo. Più precisamente, l’esclusione in parola ricomprende le società partecipate da società quotate controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche quando tale controllo sia operato per il tramite di società quotate, fattispecie in cui rientra RFI: essa, infatti, è una società controllata da una società quotata (FSI spa) e non subisce il controllo in via diretta da una amministrazione pubblica.
Né, secondo il Collegio, può assumere rilievo il fatto che FSI sia una società partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze. Infatti, la norma sopra citata contempla proprio tale eventualità per escludere che un controllo indiretto della p.a., per il tramite di una società quotata, possa condurre all’applicazione della disciplina sull’accesso civico generalizzato. RFI non è controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche senza il tramite di FSI, società quotata; pertanto è all’evidenza che l’esclusione prevista dall’art. 2-bis co, 2 lett. b) si applica anche a RFI.
L. DROGHINI