Pres. N. Gaviano; Est. M. Scalise - Zanotto Marco s.r.l. (difeso dall’avv. Massimo Romano) contro Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed s.p.a. (difeso dall’avv Giuliano Di Pardo) e Sema Engineering s.r.l. e della I.C.I. Impresa Costruzioni Industriali s.p.a. (non costituite in giudizio)
Accesso civico – appalti pubblici – sorteggio di gara – Ad. Plenaria 10/2020 – controllo gestione di risorse pubbliche
La ricorrente, in qualità di mandataria del RTI costituito con le ditte Nardello lavori S.r.l. ed Electra 2000 S.r.l. Unip, volendo partecipare alla procedura negoziata indetta da Neuromed S.p.a. per l’affidamento di lavori relativi a progetti di edilizia, essendo stata esclusa dal novero degli operatori economici all’esito del sorteggio pubblico, formulava apposita istanza di accesso avente ad oggetto gli atti della procedura così da verificarne la correttezza. L’ente intimato, tuttavia, non dava alcun riscontro ed avverso tale silenzio, il ricorrente ha agito in giudizio ex art. 116 c.p.a.
Il Collegio investito della questione, dopo aver brevemente delineato la disciplina dell’accesso civico e la relativa applicabilità in materia di appalti pubblici alla luce del principio di diritto espresso dall’Adunanza Plenaria n. 10/2020, ritiene il ricorso in esame fondato e dunque meritevole di accoglimento limitatamente al “file log” oggetto dell’istanza.
Nello specifico, infatti, la ricorrente ha richiesto l’ostensione di documenti attinenti un’attività finanziaria da svolgersi in favore di Neuromed S.p.a. con l’utilizzo di fondi pubblici e, come tale, rientrante nell’ambito di operatività dell’istituto dell’accesso.
Secondo il Tar, l’istanza vantata dalla ricorrente volta ad acquisire il file log comprovante la data e l’ora di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’avviso di sorteggio, così da verificare il corretto adempimento di quanto prescritto dall’Avviso Pubblico, è legittima. Tale esigenza conoscitiva, infatti, deriva dalla circostanza per cui la ricorrente avrebbe reperito l’avviso di sorteggio solo dopo il relativo compimento.
La pretesa ostensiva in esame, essendo preordinata a verificare l’osservanza da parte della Neuromed delle regole di trasparenza, imparzialità e par condicio, nell’ambito di una procedura finalizzata all’aggiudicazione di un appalto di lavori finanziato con risorse pubbliche e volto alla realizzazione di un’opera avente aspetti di pubblica utilità, si pone in linea di stretta continuità con quella finalità di controllo in materia di gestione delle risorse pubbliche su cui si fonda l’istituto dell’ accesso civico.
G. FILISI