Est. R. A. Capozzi, Pres. L. Pasanisi – Zema Costruzioni S.r.l., avv. A. Melucci contro Comune di Stella Cilento.
Accesso civico generalizzato – Contratti pubblici – Nuovo Codice – Riservatezza – Trasparenza – Limiti – Principio di proporzionalità.
Una società proponeva ricorso per l’accertamento del diritto all’ostensione della documentazione detenuta dal Comune relativa alla fase esecutiva della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza della viabilità.
La ricorrente rappresentava al Collegio che la documentazione era stata già richiesta con istanza di accesso documentale rimasta inevasa.
Preliminarmente il giudice ha ritenuto di chiarire che il thema decidendum risulta afferente alla verifica dei presupposti applicativi del solo accesso civico generalizzato ex art. 5 del D. lgs 33/2013.
Nello specifico, ha ritenuto il Collegio di ritenere applicabile l’accesso civico generalizzato richiamando in primo luogo l’Adunanza Plenaria che ha chiarito i presupposti sul tema, i cui principi di diritto sono stati poi recepiti anche dal legislatore nel nuovo codice dei contratti pubblici.
Invero, ha ribadito che “l’accesso civico generalizzato «debba trovare applicazione [...] anche alla materia dei contratti pubblici» e, in specie, «all'esecuzione dei contratti pubblici», in tal caso valendo come «diritto di 'chiunque', non sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa l'interesse alla conoscenza», che «viene riconosciuto e tutelato» allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013)» (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 2 aprile 2020, n. 10, spec. par. 22.1 e massime enunciate; per l'applicazione del principio, cfr. Cons. Stato, III, 25 gennaio 2021, n. 697). Trattasi, invero, di un diritto il cui esercizio non abbisogna di specifica motivazione, e che presenta carattere autonomo, essendo slegato dalla titolarità di altre situazioni giuridiche da tutelare (Cons. Stato, Sez. V, 11/04/2022, n. 2670).
Il suddetto accesso è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all'esecuzione dei contratti pubblici, incontrando quale unica eccezione - oltre ai limiti cd. "assoluti" all'accesso di cui all'art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2013 e suoi richiami (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 10 del 2020, cit., spec. par. 24 ss.) - quella dei limiti cd. "relativi" correlati agli interessi-limite, pubblici e privati, previsti dall'art. 5-bis, comma 1 e 2, d.lgs. n. 33 del 2013, nella prospettiva del bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.
La sentenza in commento è particolarmente rilevante poiché il legislatore ha richiamato i nuovi articoli del codice sottolineando che “anche l'art. 35 del nuovo Codice dei contratti pubblici, rubricato “Accesso agli atti e riservatezza” detta una rinnovata disciplina dell'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, richiamando espressamente, al comma 1, tutte e tre le forme di accesso agli atti previsti dal nostro ordinamento (l'accesso ordinario ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della l. 7 agosto 1990, n. 241; l'accesso civico e quello civico cd. generalizzato previsti dagli artt. 5 e 5-bis del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) ed estendendo l'accesso anche agli atti della fase esecutiva dei contratti pubblici (cfr. anche art. 36, comma 1, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36). Il Collegio, tuttavia, non ignora che di recente il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 495/2022, richiamata dalla controinteressata, ha chiarito che l’«interesse alla trasparenza, di tipo conoscitivo, che non esige una motivazione specifica, deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, […] pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi».
Tuttavia, nel caso di specie, diversamente da quanto affermato dalla controinteressata, non sussistono dubbi, vista anche la natura degli atti richiesti alla P.A., sulla coerenza dell'esigenza conoscitiva del ricorrente rispetto alle finalità alle quali è preordinata la previsione dello strumento dell'accesso civico generalizzato, segnatamente la sua strumentalità rispetto allo scopo di favorire "forme di controllo [...] sull'utilizzo delle risorse pubbliche".
Infatti, i dati e i documenti richiesti in ostensione attengono a scelte amministrative, all'esercizio di funzioni istituzionali, all'organizzazione e alla spesa pubblica, sicché ben possono essere considerati di interesse pubblico e, quindi, conoscibili, a meno di rinvenire concomitanti interessi pubblici e privati prevalenti da salvaguardare, che qui non ricorrono e che non sono stati nemmeno allegati dalla controinteressata.
La richiesta di ostensione non si presta obiettivamente a essere qualificata come emulativa ovvero quale atto in cui si concreterebbe una sorta di abuso del diritto di accesso civico generalizzato e richiesta di accesso nemmeno risulta ictu oculi sproporzionata o manifestamente onerosa, né tale da comportare un “carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il corretto funzionamento dell'amministrazione”.
B. GARGARI