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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR CAMPANIA, Ordinanza n. 5009/2023, Sul divieto per la Pubblica amministrazione di svolgere una ultronea valutazione sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto

Pres. G. Palliggiano, Est. D. De Falco -   Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”, avvocati Angelo Annibali, Andrea Ruffini, Antonietta Favale, Matteo Valente, contro Ministero della Cultura .

 

Accesso civico generalizzato – Contratti pubblici – Discrezionalità – Verifica dei presupposti – Concorrente nella procedura di gara. 

 

Un consorzio, chiedeva di accedere agli atti di gara dei concorrenti posizionati prima nella graduatoria al fine di difendere il proprio interesse legittimo ad ottenere l’aggiudicazione all’appalto. Nel caso di specie, il Collegio ha rappresentato che secondo la giurisprudenza la posizione di concorrente alla procedura di gara, classificatasi in seconda posizione, concretizzi una idonea situazione legittimante l’accesso alla documentazione relativa alla offerta tecnica dell’aggiudicataria ciò in quanto, avendo promosso un giudizio per ottenere l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione a favore del raggruppamento controinteressato, essa ha dimostrato di avere interesse alla conoscenza integrale di quella documentazione, al fine di verificare la correttezza delle valutazioni compiute e dei punteggi conseguentemente assegnati (ex multis da ultimo TAR Lombardia, ord., n. 1695/2023). Inoltre, il giudice ha affermato che “la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere alcuna ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione o allo stesso giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso [non potendo questi ultimi] sostituirsi ex ante al giudice competente nella inammissibile e impossibile prognosi circa la fondatezza di una particolare tesi difensiva, alla quale la richiesta di accesso sia preordinata, salvo, ovviamente, il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990” (Consiglio di Stato, Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4; anche, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, ord. 20 febbraio 2023, n. 425). In definitiva, il Tribunale ha affermato l’obbligo in capo all’Amministrazione intimata di consentire l’accesso alla documentazione richiesta nell’istanza formulata da parte ricorrente unitamente ai giustificativi prodotti in sede di comprova.

B. GARGARI

 

 



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