Il nostro ordinamento riconosce tre diverse tipologie di accesso: quello delineato dalla legge n. 241 del 1990, l’accesso civico semplice e l’accesso civico generalizzato, accanto alle quali il legislatore ha poi riconosciuto altre forme di accesso tipiche delle discipline di settore. Il diritto di accesso documentale è stato previsto per la prima volta in termini generali dalla legge n. 241 del 1990, che ha così invertito la regola fino allora vigente della riservatezza e della segretezza in favore della trasparenza e della pubblicità. L’accesso ai documenti amministrativi è inteso come «principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza» (art. 22, comma 2), attinente «ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione» (art. 29, comma 2 bis)... (segue)