Parere n. 343 del 3 agosto 2023 – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consob
Accesso civico - Art. 5, comma 7 del d. lgs. n. 33/2013 – Consob – Garante – provvedimento di diniego – 5 bis – Informazioni personali – Accoglimento parziale.
Nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di accesso civico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consob chiedeva al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7 del d. lgs. n. 33/2013 con riferimento a un ricorso ad esso presentato avverso un provvedimento di accoglimento parziale di un’istanza di accesso civico.
Nello specifico, era stata presentata una richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto «la delibera e relativi allegati tutti, con la quale la Commissione ha deciso la misura ed i criteri per l’erogazione nel mese di maggio 2023 della gratifica ai dipendenti dell’Area Manageriale e Alte Professionalità in servizio al 31 dicembre 2022, compresi gli atti acquisiti presso l’Ente di riferimento e degli atti, anche presupposti (comprese le necessarie indicazioni acquisite presso la Banca d’Italia) e conseguenti, riguardanti l’applicazione delle misure e dei criteri relativi all’anno di riferimento 2022 e, in particolare, gli atti contenenti i dati complessivi riferiti a ciascuna unità organizzativa relativi all’attribuzione individuale delle gratifiche da parte dei responsabili competenti.
La Consob ha accolto la richiesta di accesso trasmettendo la documentazione ad eccezione dei documenti con i nominativi dei dipendenti e la relativa unità organizzativa di appartenenza.
Il Garante ha ritenuto che la CONSOB, nell’ostendere la documentazione richiesta, abbia correttamente omesso i nominativi dei dipendenti e gli altri dati che potevano consentirne l’identificazione indiretta, quali l’indicazione dell’unità organizzativa di afferenza.
In tal senso, quindi, la domanda del sindacato di ricevere, tramite l’istituto dell’accesso civico, «gli atti contenenti i dati complessivi riferiti a ciascuna unità organizzativa relativi all’attribuzione individuale delle gratifiche da parte dei responsabili competenti», non poteva essere soddisfatta nei termini richiesti.
In ragione di ciò, il Garante ha ritenuto pertanto, conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali la soluzione adottata dall’amministrazione – ai sensi della normativa vigente e delle richiamate indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico – che – allo scopo di soddisfare comunque le esigenze informative alla base dell’accesso civico e di «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013) – ha fornito i dati relativi alle gratifiche dei dipendenti elaborando un file con dati aggregati contenente un elenco riferito ai 532 dipendenti interessati – privo del nominativo e dell’unità organizzativa di appartenenza.