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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Parere su istanza di accesso civico – 3 agosto 2023 -Copia degli atti istruttori, atti connessi e gli atti consequenziali adottati relativi a procedura concorsuale

Parere n. 353 del 3 agosto 2023 – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)  

Accesso civico - Art. 5, comma 7 del d. lgs. n. 33/2013  - Garante – Provvedimento di diniego – 5 bis – Informazioni personali – Obblighi di pubblicazione – Dato personale – Motivazione congrua.

 

Nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di accesso civico, il Garante personale dei diritti della persona istituito presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  chiedeva al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 8 del d. lgs. n. 33/2013 con riferimento a un ricorso avverso un provvedimento di diniego di un accesso civico.

 Nello specifico, era stata presentata una richiesta di accesso civico generalizzato  ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto copia degli atti istruttori e consequenziali adottati relativi alla procedura per la copertura di posizioni dirigenziali di livello non generale.

L’amministrazione negava l’accesso richiamando il limite previsto dall’articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013 rappresentando che le manifestazioni di interesse alla nomina a componente della Commissione consultiva contenevano dati e informazioni personali.

Secondo il Garante, conformemente al consolidato orientamento di questa Autorità sull’accesso civico ai dati delle valutazioni dei dirigenti (provv. n. 147 del 29/7/2020, in www.gpdp.it, doc. web n. 9445796; n. 574 del 29/12/2017, ivi, doc. web n. 7658152; cfr. anche provv. n. 421 dell’11/7/2018, ivi, doc. web n. 9037343) – si ritiene che la conoscenza, derivante da un eventuale accoglimento della richiesta di accesso civico alle informazioni e ai dati personali di dettaglio sopradescritti, anche considerando il particolare regime di pubblicità dei dati e informazioni ricevuti tramite l’istituto dell’accesso civico (cfr. art. 3, comma 1, d. lgs. n. 33/2013), determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei dirigenti, in violazione del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD).

L’ostensione generalizzata tramite l’istituto dell’accesso civico delle predette informazioni personali può essere fonte di possibili ripercussioni negative sul piano professionale o relazionale, anche all’interno dell’ambiente lavorativo (esponendo gli interessati a possibili difficoltà relazionali con i colleghi o a eventuali ingiustificati pregiudizi da parte degli utenti esterni che possono venire a contatto con gli stessi nell’esercizio delle loro funzioni) e può pertanto arrecare ai soggetti controinteressati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui i dati e le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

In conclusione, il Garante ha invitato l’amministrazione a riesaminare il provvedimento di diniego valutando la possibilità di concedere un acceso parziale dell’istanza di accesso civico fornendo «una congrua e completa» motivazione del provvedimento di riscontro dell’istanza di accesso civico, rispetto all’effettiva esistenza del limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.



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