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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Parere su istanza di accesso civico – 14 agosto 2023-Accesso alla domanda di accreditamento/abilitazione di una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia - Indirizzo Cognitivo-Comportamentale

Parere n. 356 del 14 agosto 2023 – Ministero dell’Università e della Ricerca  

Accesso civico - Art. 5, comma 7 del d. lgs. n. 33/2013 – Ministero dell’Università e della Ricerca – Garante – provvedimento di diniego – 5 bis -  Motivazione congrua – Persone giuridiche.

Nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di accesso civico, il Garante personale dei diritti della persona istituito presso il Ministero dell’Università– e della Ricerca chiedeva al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 8 del d. lgs. n. 33/2013 con riferimento a un ricorso ad esso presentato avverso un provvedimento di diniego di un accesso civico.

 Nello specifico, era stata presentata una richiesta di accesso civico generalizzato  ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto copia della domanda di accreditamento/abilitazione di una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia - Indirizzo Cognitivo-Comportamentale indicata in atti.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha negato l’accesso civico ritenendo che l'istanza in questione fosse “riconducibile nell'alveo dei casi di esclusione” previsti dalla specifica normativa in materia di accesso civico.

L’amministrazione negava l’accesso richiamando il limite previsto dall’articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013.

Tuttavia, dall’esame della documentazione trasmessa emergeva che i documenti oggetto dell’accesso fossero riferiti prevalentemente a persone giuridiche,  soggetti per i quali - ricorda il Garante -  non può essere richiamato il limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

In ragione di ciò il Garante ha invitato l’amministrazione a una rivalutazione della motivazione, fornendo nel provvedimento di riscontro dell’accesso civico una congrua e completa spiegazione in ordine alla effettiva esistenza – fermo restando ogni altra valutazione circa l’esistenza di ulteriori limiti all’accesso civico previsti dalla disciplina statale di settore con specifico riferimento agli “interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica” che non rientrano nella competenza di questa Autorità e che potrebbero portare a rifiutare, per altro verso, l’accesso civico – di motivi per i quali l’ostensione della documentazione richiesta potrebbe eventualmente determinare un pregiudizio alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. In caso contrario, si invita a tenere in considerazione la possibilità di concedere un accesso parziale nel procedimento in esame, secondo l’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, omettendo i dati personali ivi presenti.

 



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