Parere n. 222 del 1 giugno 2023 – Garante personale dei diritti della persona istituito presso il Consiglio Regionale del Veneto
Accesso civico - Art. 5, comma 8 del d. lgs. n. 33/2013 – Comune di San Giovanni Lupatoto – Garante – provvedimento di diniego – 5 bis – Consiglio Regionale del Veneto – Informazioni personali – Obblighi di pubblicazione obbligatoria – Manifestazioni d’interesse.
Nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di accesso civico, il Garante personale dei diritti della persona istituito presso il Consiglio Regionale del Veneto - nello svolgimento di funzioni di difesa civica secondo l’articolo 11 della l.r. Veneto n. 37 del 24 dicembre 2013 – chiedeva al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 8 del d. lgs. n. 33/2013 con riferimento a un ricorso ad esso presentato avverso un provvedimento di diniego di un accesso civico generalizzato adottato dal Comune di San Giovanni Lupatoto.
Nello specifico, era stata presentata una richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto le manifestazioni di interesse inviate al sindaco dai membri attuali della Commissione consultiva della mobilità.
L’amministrazione negava l’accesso richiamando il limite previsto dall’articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013 rappresentando che le manifestazioni di interesse alla nomina a componente della Commissione consultiva contenevano dati e informazioni personali.
Alla luce di ciò, il soggetto istante, ritenendo il rifiuto non corretto, presentava un ricorso al Garante personale dei diritti della persona insistendo nella propria richiesta di accesso civico.
Il Garante, ha affermato che, la fattispecie in esame si caratterizza per la circostanza che la richiesta di ostensione tramite l’istituto di accesso civico generalizzato delle manifestazioni di interesse non riguarda tutti coloro che hanno inviato candidature e non sono stati selezionati.
Tuttavia, ha ad oggetto solo le manifestazioni di interesse inviate dai componenti della Commissione consultiva per la mobilità nominati dal Sindaco e attualmente in carica.
Per quel che qui rileva, il Garante ha ricordato che attesa la funzione consultiva e propositiva in materia di politiche della mobilità esercitata dalla Commissione consultiva, la normativa statale in materia di trasparenza prevede un ampio regime di trasparenza per tutti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza agli articoli 14 e 15 del d.lgs. n. 33/2013.
In definitiva, il Comune, nel riscontrare l’istanza di accesso civico avrebbe dovuto tenere in considerazione il regime di pubblicità delle informazioni previsto negli articoli citati e dunque non doveva essere invocato il mancato consenso dell’interessato e il limite previsto dall’articolo 5 bis.
In ragione di ciò, spetterà al Comune riesaminare il provvedimento di diniego consentendo l’accesso ai dati e ai curricula dei componenti in carica della commissione per la mobilità per i quali sono previsti degli obblighi di pubblicazione obbligatoria.
Il Garante ricorda che sarà necessario oscurare e selezionare le informazioni personali sproporzionate, eccedenti e non pertinenti.