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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR PUGLIA, Sentenza n. 113/2024, L’accesso agli atti in materia di impiego e mobilità del personale del Corpo della Guardia di Finanza

 

Pres. A. Scafuri; Est. D. Zonno – G.B. (avv. Giovanni Carlo Parente Zamparelli) c. Ministero dell'Economia e delle Finanze (avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari)

Accesso - difetto di interesse – inammissibilità del ricorso –art. 4 lett. f) e h) d.m. 603/1996 – mobilità del personale del Corpo della Guardia di Finanza – interesse pubblico alla riservatezza - controllo generale ed indiscriminato dell’attività della p.a.

 

Il ricorrente, in qualità di finanziere, dinanzi al rigetto della propria istanza di assegnazione temporanea per ricongiungimento familiare presso le sedi di Roma, Latina o Frosinone disposto dal Comandante, formulava apposita istanza di accesso documentale.

Il ricorrente, infatti, intendeva prendere visione di una serie di documenti così da verificare le tabelle degli organici delle sedi di provenienza e di quelle di auspicata assegnazione temporanea, nonché tutti i movimenti di personale disposti dall’amministrazione successivamente alla propria richiesta. Dinanzi al parziale diniego reso dall’autorità amministrativa, il ricorrente agiva in giudizio.

 

Il Collegio, chiamato a pronunciarsi sulla questione in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse.

 

In via preliminare, infatti, il Tar ha rilevato come l’interesse conoscitivo del ricorrente appaia già soddisfatto dalla presa visione del “saldo” di scopertura delle sedi ambite e di quelle di appartenenza. A nulla rileva rispetto alla posizione del ricorrente, la conoscenza dei trasferimenti altrui essendo stati disposti in tempi diversi e sulla base di presupposti-posizioni differenti.

 

D’altronde, l’eventuale ostensione di quanto richiesto si porrebbe in contrasto con il dettato normativo che, ai sensi dell’art. 4 lett. f) e h) d.m. 603/1996, esclude l’accesso agli atti relativi all’impiego e alla mobilità del personale del Corpo della Guardia di Finanza al fine di tutelare l’interesse pubblico alla riservatezza.

 

In conclusione, la richiesta sollevata dal ricorrente volta a conoscere i dati riguardanti i trasferimenti di altri militari effettuati in periodi di tempo diversi e disposti sulla base di presupposti differenti, si traduce in uno strumento di controllo generale ed indiscriminato sull’operato della p.a.

 



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