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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Corte di Cassazione, Sentenza n. 2223/2024, Sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di diritto di accesso agli atti della SIAE

Siae – Accesso agli atti – Sezioni unite civili – Documenti amministrativi – Principio di legalità.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili si è occupata dell’ipotesi in cui si controverte sul diritto di accesso agli atti conservati dalla SIAE. Sul piano letterale, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 della legge n. 2 del 2008 «L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. Tutte le controversie concernenti le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria». È  vero che, le controversie aventi ad oggetto il «diritto di accesso ai documenti amministrativi» e la «violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa» rientrano, come noto, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo l’art. 133, lett. a), comma 1, n. 6, c.p.a. ma è anche vero che tale giurisdizione non deve estendersi all’impugnazione di un diniego di accesso posto in essere dalla SIAE. Invero, le Sezioni Unite, già si erano espresse sul tema sottolineando che l’intenzione del legislatore mediante l’articolo 1 comma 2 della legge n. 2 del 2008 era già a suo tempo quella di «devolvere alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative all'attività della SIAE, fatta eccezione soltanto per quelle spettanti alla giurisdizione tributaria, e ciò in correlazione con l'assoggettamento di tale attività alle norme di diritto privato e con il risalto conferito alla natura associativa dell'ente, nonché al fine di consentire il superamento delle incertezze determinate dal criterio di riparto della giurisdizione» (Cass. Sez. U. 28 aprile 2020, n. 8238). Per quel che qui rileva, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha voluto ribadire tale principio chiarendo che nella prospettiva indicata, la devoluzione delle controversie alla giurisdizione del giudice ordinario “costituisce il riflesso della natura privatistica sia dell’ente, che dell’attività istituzionale di questo. Si coniuga, cioè, col processo di «aziendalizzazione» della SIAE, contraddistinto non solo dall'assoggettamento della sua gestione al principio di economicità con la connessa valorizzazione dei profili imprenditoriali dell'attività, ma anche e soprattutto dalla cessazione del regime monopolistico di gestione dei diritti d'autore, determinato dal d.lgs. n. 35 del 2017 e dalla conseguente apertura del mercato a forme concorrenziali, difficilmente compatibile con modalità di gestione amministrativa dei rapporti”.

In conclusione, nel caso di specie, l’esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo discende da una precisa prescrizione di legge. Inoltre, nelle more del differimento dell’adunanza camerale, la questione oggetto è stata risolta dalla Corte di Cassazione sezioni unite n. 4 luglio 2023 n. 18893 con il seguente principio di diritto “Le controversie nelle quali si controverte sul diritto di accesso agli atti conservati dalla SIAE  rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, sia per l'ampia formulazione dell'art. 1, comma 2, della l. n. 2 del 2008, sia per la natura della SIAE che - anche alla luce della liberalizzazione del mercato dei diritti d'autore, operata con d.lgs. n. 35 del 2017 attuativo della direttiva 2014/26/UE, c.d. direttiva Barnier - opera ormai con modalità privatistiche, sottoposte al rispetto delle regole di concorrenza ed incompatibili con una gestione pubblicistica dei diritti d'autore.”

 



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