OMISSIS (M.R.L. Lioi) contro Ordine Avvocati di Roma (Avv. G. Leccisi) per l’annullamento della determinazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 21 dicembre 2023, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha dichiarato inammissibile e rigettato l'istanza di accesso agli atti avanzata in data 28 novembre 2023 dalla odierna ricorrente e per l’accertamento del diritto della ricorrente all'accesso ai documenti amministrativi richiesti con l'istanza d'accesso di cui sopra, con conseguente emanazione dell'ordine di esibizione ex art. 116, comma 4, c.p.a.
Accesso difensivo – Riservatezza – Bilanciamento – Nesso di strumentalità – Prova - Prevalenza pubblicità
L’odierna ricorrente ha presentato un esposto all’Ordine degli Avvocati di Roma con contestuale istanza di accesso, finalizzata a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti relativi ai procedimenti disciplinari a carico di due avvocati iscritti, ivi incluso il provvedimento di sospensione e/o di radiazione dall’albo, nonché lo Statuto di una data associazione professionale. Tanto sul presupposto di un interesse conoscitivo di carattere “difensivo” connesso a un contenzioso insorto tra le parti.
L’Ordine degli avvocati ha rigettato l’istanza, giudicata in contrasto con le esigenze di riservatezza di soggetti terzi e tale diniego è stato impugnato ex art. 116 c.p.a.
Il giudice amministrativo, nella sentenza in commento, ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato sul presupposto del carattere difensivo dell’istanza formulata. Applicando i principi giurisprudenziali sull’accesso difensivo, il TAR ha ritenuto che debbano essere esibiti i provvedimenti disciplinari rispetto ai quali il ricorrente ha rappresentato di avere un interesse diretto, concreto e attuale alla loro ostensione, connesso alla controversia insorta in merito alla debenza di taluni compensi professionali sfociata in due contenziosi pendenti. Infatti, gli atti richiesti sono strettamente connessi all’interesse che la ricorrente intende tutelare come comprovato dall’assunto che l’esito della controversia è destinato a mutare a seconda che i professionisti cui l’istanza si riferisce fossero o meno radiati o sospesi. Peraltro, si tratta di atti menzionati sul sito internet dell’Ordine degli Avvocati di Roma alla sezione “Albo ed Elenchi” e, quindi, ragionevolmente nella disponibilità dell’Ordine medesimo.
Con riferimento ai profili di riservatezza dei dati, nel bilanciamento degli interessi coinvolti si è ritenuta prevalente la pretesa ostensiva di carattere “difensivo” della ricorrente ai sensi dell’art. 24, comma 7, Legge n. 241 del 1990, fermo il monito all’Ordine degli Avvocati di omissare nei due provvedimenti citati i dati riservati di terzi, facendo in modo che il contesto rimanga comunque comprensibile.
Non si è invece ritenuta accoglibile la richiesta di accesso a tutta la restante documentazione, genericamente intesa, relativa ai procedimenti disciplinari. Tali richieste appaiono generiche ed esplorative nel loro oggetto, nonché prive di deduzione specifica in merito alle ragioni per le quali l’acquisizione della citata documentazione sarebbe strettamente necessaria per la tutela degli interessi della ricorrente.