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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Ufficio elettorale centrale nazionale, Sentenza n. 1366/2024, Illegittima l’introduzione di una tassa extra ordinem per l’esercizio del diritto di accesso

 Accesso documentale – principio di gratuità – costi di riproduzione

 Pres. O. M. Caputo, Est. D. Ponte – Comune di Lucca (avv. D. De Sanctis) c. Tommaso Stefani (avv. G. Iacopetti).

Un geometra impugnava il provvedimento del Comune di Lucca di revisione delle tariffe relative alla richiesta di visione o estrazione di copia della documentazione edilizia, deducendo che la nuova tariffa sarebbe stata superiore ai meri costi di riproduzione, in violazione del principio di gratuità del diritto di accesso.

In linea con la decisione di prime cure, il Consiglio di Stato ha in primo luogo ritenuto sussistente la legittimazione al ricorso, osservando che la supposta erronea determinazione delle voci di costo per l’esercizio del diritto di accesso arreca al ricorrente un pregiudizio giuridico ed economico, cosicché in capo allo stesso soggetto sussiste la facoltà di contestare la determinazione tariffaria.

Quanto al merito, il Collegio ha ricordato che in forza dell’art. 25,  l. 241/1990 l’esame dei documenti è gratuito mentre l'estrazione di copia è subordinato ai costi di riproduzione e alla corresponsione dei diritti di segreteria. Nella determinazione dei costi per la riproduzione, l’amministrazione deve limitarsi a richiedere l’importo esatto dell’onere di riproduzione in concreto delle copie secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. In ogni caso, quindi, la somma richiesta non può eccedere i costi effettivi sopportati, escluso ovviamente qualsiasi utile, non potendo l’amministrazione ricavare profitti dall’esercizio di un’attività istituzionale connessa al diritto di accesso. Gli oneri conseguenti all’esercizio di tale diritto, per la parte che eccede il mero costo di riproduzione, vanno quindi, finanziati attraverso la fiscalità, in tema di bollo e di diritti di segreteria e di visura.

In base a quanto precede, va condivisa la conclusione del TAR che ha escluso la possibilità di istituire una tassa extra ordinem, come avvenuto nel caso di specie, per coprire i costi delle attività di ricerca e messa a disposizione della documentazione. La decisione impugnata è illegittima sia laddove preveda un costo per la visione sia laddove introduca una somma autonoma e distinta, per lo svolgimento di un’attività (quindi in termini di tassa) di ricerca, rispetto alle vigenti disposizioni in tema di bollo e di diritti di segreteria e di visura.

 

 



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