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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 2694/2024, Diritto di accesso dell’Ordine degli Avvocati agli atti di un accordo quadro potenzialmente lesivo dell’equo compenso

Diritto di accesso – Enti di diritto privato

Pres. Caringella, Est. Maggio - ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali (Avv. G. Cassar) c. Ordine degli Avvocati di Roma (Avv. M. I. Leonardo) e Lexcapital s.r.l. (n.c.)

La ASMEL – una associazione costituita da comuni e altri enti pubblici – sottoscriveva con una società un accordo quadro secondo il modello contrattuale del “litigation funding”, in base al quale detta società acquisisce, dai propri clienti, i diritti che questi ultimi intendono far valere in giudizio ed assume di conseguenza i costi per la successiva gestione del contenzioso. Al fine di verificare il rispetto della normativa sull’equo compenso per l’esercizio delle prestazioni professionali, l’Ordine degli Avvocati di Roma presentava alla ASMEL un’istanza di accesso, che veniva rigettata.

Avverso la sentenza di accoglimento del ricorso proponeva appello la ASMEL.

Il Collegio ha respinto l’appello rilevando anzitutto che l’ASMEL, pur se ente di natura privatistica, è soggetto alla disciplina sull’accesso ex art. l’art. 22, co. 1, lett. e) l. 241/90, sussistendo tutti i presupposti per ritenere che l’attività posta in essere con la sottoscrizione dell’accordo in parola risulti connotata da profili di pubblico interesse.

L’Ordine forense è d’altra parte titolare di un interesse, concreto e attuale: alcune notizie di stampa relative alla sottoscrizione dell’accordo e alla sua convenienza per gli enti pubblici coinvolti giustifica l’ostensione degli atti richiesti, potendo essere i medesimi potenzialmente idonei a realizzare la violazione delle prescrizioni di legge che impongono di remunerare le prestazioni professionali con un equo compenso.  



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