Accesso documentale – associazioni sindacali - controllo generalizzato
Pres. C. Saltelli, Est. U. De Carlo - Ministero dell'Interno (avv. gen. dello Stato) c. Organizzazione Sindacale Snap (avv. L. Parenti).
Il Ministero dell’Interno impugnava la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso presentato dal Sindacato SNAP avverso il diniego di accesso a una serie di documenti inerenti la gestione del personale.
In via preliminare, il Collegio ha respinto la censura volta a contestare la legittimazione dell’associazione, ricordando che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, sussiste il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l’associazione. La circostanza che nel caso di specie il sindacato richiedente l’accesso non sia rappresentativo non incide affatto sulla sua legittimazione (nonché sulla sua astratta titolarità dell’interesse) ad agire: la distinzione tra sindacati rappresentativi e non rappresentativi è rilevante ai fini della partecipazione alle trattative e alla conclusione degli accordi sindacali, ma non può incidere sulla diversa e autonoma disciplina del diritto di accesso di cui alla legge n. 241 del 1990.
Nel merito, il Consiglio di Stato ha accolto il motivo di gravame con cui il Ministero sosteneva la natura massiva ed esplorativa della richiesta di accesso, come tale preordinata ad un inammissibile controllo generalizzato.
Al riguardo, assume rilievo decisivo il fatto che la richiesta di accesso non solo riguarda un’ampia documentazione, riferita peraltro ad un lungo arco temporale, ma è persino sprovvista di una idonea giustificazione in ordine alla necessità di acquisire tali numerosi elementi documentali. Secondo il Collegio, è pertanto da ritenere che tale richiesta, massiva e generale, abbia uno scopo meramente esplorativo, volta cioè non già ad ottenere documenti a mezzo dei quali verificare la correttezza o meno di una situazione di fatto già conosciuta o denunciata al sindacato, quanto piuttosto a verificare proprio attraverso l’esame di quegli atti se vi fossero stati da parte dell’amministrazione comportamenti o atti eventualmente lesivi.
È ad ogni modo da escludere l’esistenza di una sorta di diritto generalizzato da parte del sindacato a conoscere ogni documento relativo alla gestione del personale quale strumento di difesa dei diritti dei propri assistiti; la richiesta di accesso deve essere infatti connessa con un interesse specifico, la cui tutela richiede la conoscenza di determinati documenti, mentre non è ammesso utilizzare il diritto di acceso per compiere una verifica indiscriminata degli atti di gestione del personale relativamente ad un determinato periodo in mancanza di un qualsivoglia elemento fattuale e concreto, anche solo indiziario, che possa far supporre l’esistenza di irregolarità dell’Amministrazione nella gestione del personale.