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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 9677/2023, Sull’accesso a un parere medico-legale

Accesso documentale – parere medico-legale

Pres, P. Carpentieri Est, E. Fedullo - Omissis (A. Morcavallo) c. l’Azienda Ospedaliera Regionale (A.O.R.) San Carlo di Potenza (avv. D. Carlomagno).

In seguito a un episodio di malpractice medica, l’Azienda ospedaliera proponeva all’interessata un accordo transattivo. Quest’ultima, al fine di valutare la proposta, chiedeva di accedere a una relazione medica redatta dal servizio di Medicina Legale, che veniva ostesa con vari omissis, nella parte relativa alle conclusioni medico-legali, in quanto secondo l’Azienda si sarebbe trattato di valutazioni riservate potenzialmente utilizzabili in un eventuale procedimento giudiziario. La signora proponeva ricorso avverso il diniego parziale, che veniva rigettato dal TAR.

In grado di appello, il Consiglio di Stato, nel prendere atto che gli omissis riguardavano invero pressoché l’intero contenuto dell’atto, ha rilevato che tale modalità ostensiva non può ritenersi idonea a soddisfare i requisiti di oggettività e certezza che devono caratterizzare i presupposti legittimanti il diniego (sebbene parziale) di accesso, non potendo consentirsi che la preclusione ostensiva sia attuata in modo da impedire di fatto ogni possibilità di controllo del soggetto interessato (e, di riflesso, del giudice) sulla effettiva sussistenza di una ipotesi derogatoria.

Ad avviso del Collegio, è quantomeno improbabile che un rapporto medico-legale, richiesto e redatto in vista della formulazione di una proposta transattiva, contenga nella sua interezza considerazioni strategico-difensive, utili alla impostazione della linea di difesa dell’Amministrazione nell’ambito della futura ed eventuale lite giudiziaria, le quali dovrebbero essere di competenza dell’ufficio legale o comunque del difensore scelto dall’Amministrazione. In proposito, va sottolineato che un conto - e pacificamente ostensibili - sono le valutazioni di carattere medico-legale, che gli organi dell’Amministrazione esprimono nell’esercizio della loro specifica e qualificata competenza tecnico-scientifica; altro sono le valutazioni di ordine legale e difensivo, dirette a rappresentare efficacemente in sede di giudizio, sebbene ancora da instaurare, la posizione dell’Amministrazione, sulla base delle predette acquisizioni tecnico-istruttorie e, in quanto tali, ulteriori rispetto a quelle di carattere strettamente ricognitivo (della dinamica degli eventi) o valutativo (dei profili medico-legali della vicenda).

Sulla base delle suesposte considerazioni, il Collegio ha accolto l’appello e ordinato all’amministrazione di esibire per intero alla richiedente il conteso parere medico-legale, oscurando le sole parti relative alle conclusioni che non contengano considerazioni e/o valutazioni di ordine medico-legale ma siano dirette alla elaborazione della strategia difensiva dell’Amministrazione nel giudizio instaurando (nell’ipotesi di esito fallimentare della trattativa transattiva) e, in quanto tali, non suscettibili di divulgazione ai fini della salvaguardia del diritto di difesa, di cui l’Amministrazione è titolare ex art. 24 Cost. al pari di ogni altro soggetto dell’ordinamento.

 



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