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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR LAZIO, Sentenza n. 140/2024, Accesso difensivo: la prova può essere resa anche in giudizio

Sirti Digital Solutions S.p.A., Huawei Technologies Italia S.r.l. ed Eds Infrastrutture S.p.A. (D. Capotorto, M. Teoli) contro Rete Ferroviaria Italia S.p.A. (C. Guccione, A. Cavina e D. Caterino), nei confronti di Telebit S.p.A. (A. Accardo, A. Tuccini) per l’annullamento dell’esclusione della ricorrente dalla gara

Accesso agli atti – documentazione di gara – opposizione – Diniego - Motivazione

L’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara disposto nei suoi confronti e tutti gli atti ad esso connessi, richiedendo altresì con istanza di accesso la documentazione di gara rilevante ai fini dell’aggiudicazione disposta in favore del RTI concorrente.

La stazione appaltante ha accolto solo parzialmente la richiesta, non motivando il diniego parziale, poi incidentalmente impugnato nel presente giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.

Il Collegio ha ritenuto che, in materia di accesso difensivo, laddove l’amministrazione non motivi il rigetto totale o parziale dell’istanza ostensiva in violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è considerato ammissibile, per esigenze di effettività della tutela giurisdizionale e di rispetto dei principi di eguaglianza sostanziale e parità delle armi (artt. 3, 24 e 111, comma 2, della Costituzione), che la parte ricorrente specifichi in giudizio le ragioni che rendono necessario, per la cura o la tutela dei propri interessi giuridici, l’accesso alla documentazione richiesta e non ostesa (in coerenza T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 14525 del 2 ottobre 2023).

Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, dove le società ricorrenti con la proposizione delle istanze ex art. 116, comma 2, c.p.a. hanno espressamente specificato, almeno in parte, le ragioni per le quali l’accesso alla documentazione richiesta risultava strumentalmente necessario per la tutela della situazione giuridica finale controversa per cui è causa.

Tale circostanza incide anche sul dies a quo.

Per effetto dell’orientamento giurisprudenziale dell’Adunanza Plenaria, infatti, ogniqualvolta venga tempestivamente formulata istanza di accesso in seguito alla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione – ipotesi questa che ricorre nella fattispecie in esame – il dies a quo del termine decadenziale per impugnare tale provvedimento decorre dalla piena conoscenza o conoscibilità della documentazione richiesta e non ostesa integralmente dalla stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., sent. n. 12 del 2 luglio 2020).

 



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