Pres. E. Di Santo; Est. A. Andolfi – M. G. (difeso in proprio) c. Comune di Poggibonsi (avv. Marco Pastorelli) e Costruzioni di Martino S.r.l. in liquidazione (non costituita in giudizio)
Accesso civico generalizzato – principio di irretroattività della legge – inammissibilità dell’accesso
Parte ricorrente, dopo aver presentato istanza di accesso avente ad oggetto gli elenchi ex art 146 co. 12 d.lgs. 42/2004 delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate negli anni dal 2004 al 2010 non pubblicati nel sito web istituzionale dell’Ente, dinanzi al diniego reso dal Comune, ha proposto ricorso.
Il Tar investito della questione, dopo aver brevemente delineato la disciplina in materia di accesso civico prevista all’art. 5 d.lgs. 33/2013, ne ha escluso l’applicazione in via retroattiva. Il principio di irretroattività della legge, infatti, costituisce un principio generale dell'ordinamento quale regola essenziale del sistema cui, salvo un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi.
L’istituto in esame, introdotto con il decreto trasparenza del 2013 non può essere applicato retroattivamente con riferimento a documenti, informazioni e dati che avrebbero dovuto essere pubblicati in epoca precedente al riconoscimento del diritto di accesso.
Diversamente, infatti, si finirebbe per gravare eccessivamente l’azione delle pubbliche amministrazioni costrette a ricostruire all’infinito vicende relative ad atti, informazioni o dati, in passato non pubblicati.