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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Parere del Garante per la protezione dei dati personali-Curricula ed elenchi di candidati selezioni per incarichi istituzionali

Parere su istanza di accesso civico - 
Comune di Siena – 22 febbraio 2024 – 9995366

 

Istanza di accesso civico – Diniego – Garante per la protezione dei dati personali – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Siena – Protezione dei dati personali – Controinteressati.

Nell’ambito di un procedimento relativo a due provvedimenti di diniego di istanze di accesso civico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Siena chiedeva al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, in ordine a due provvedimenti di diniego di istanze di accesso civico.

Nello specifico, l’amministrazione rifiutava l’accesso per motivi inerenti alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati ai sensi dell’articolo 5 – bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013.

In ragione di ciò, il richiedente l’accesso civico presentava un ricorso al RCPT ritenendo non corretto il rifiuto.

Tuttavia, il Garante esprimendo il parere, qui in commento, ha ritenuto che  “ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC in materia di accesso civico, l’amministrazione abbia correttamente respinto l’accesso civico all’elenco dei partecipanti e ai curricula di coloro che hanno solo presentato la candidatura, ma non sono stati selezionati.”

Infatti, la generale conoscenza della partecipazione a una selezione pubblica può determinare conseguenze sul piano relazionale e professionale dei controinteressati che non hanno superato la selezione.

L’ostensione dei dati e documenti richiesti secondo il Garante potrebbe determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013; art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD).

Inoltre, ha ritenuto anche non corretto accordare  un accesso civico parziale (art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013), fornendo la copia dei documenti richiesti con dati oscurati.

L’unica soluzione concretamente possibile, per il Garante potrebbe rinvenirsi nell’utilizzo dell’istituto dell’accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241 del 1990 laddove l’istante riesca a dimostrare di essere titolare di un interesse diretto concreto e attuale.

Benedetta Gargari  

 

 



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