Programma di vaccinazione anti-papilloma virus umano (HPV): legittima la norma della Regione Puglia che subordina l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, salvo formale rifiuto, alla presentazione di un documento attestante la somministrazione del vaccino, l’avvio del programma, il suo rifiuto ovvero l’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui suoi benefici
Corte cost., 17 aprile 2025, n. 48
Pres. Amoroso, Est. Pitruzzella – Presidente del Consiglio (Avvocatura dello Stato) c. Regione Puglia (Avv. Libera Valla)
Diritto allo studio – Programma di vaccinazione anti-papilloma virus umano (HPV) – Iscrizione previa presentazione, salvo formale rifiuto, di un documento attestante la somministrazione del vaccino, l’avvio del programma, il suo rifiuto ovvero l’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui suoi benefici – Regione Puglia – Violazione – Artt. 34 e 117, commi 1 e 2, lettera n), Cost. – Competenza legislativa statale in materia di norme generali sull’istruzione – Regolamento n. 2016/679/UE – Divieto generale di trattamento dei dati personali relativi alla salute – Non fondatezza.
Non vìola il diritto allo studio riconosciuto dall’art. 34 Cost. l’art. 1 della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 22, recante «Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1 (Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate) che subordina l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, salvo formale rifiuto, alla presentazione di un documento attestante la somministrazione del vaccino, l’avvio del programma, il suo rifiuto ovvero l’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui suoi benefici. Il fatto che l’adempimento richiesto dall’art. 4-bis possa tradursi in un semplice rifiuto di produrre la documentazione vaccinale esclude che possa verificarsi una lesione del diritto allo studio.
Non vìola l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 9 del regolamento n. 2016/679/UE in materia di dati personali, l’art. 1 della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 22, recante «Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1 (Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate) che subordina l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, salvo formale rifiuto, alla presentazione di un documento attestante la somministrazione del vaccino, l’avvio del programma, il suo rifiuto ovvero l’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui suoi benefici.
L’art. 9 del GDPR (General Data Protection Regulation), che pone un divieto generale di trattamento dei dati personali, non si applica se il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico ed è previsto da una norma legislativa interna che persegua un fine di interesse pubblico nel rispetto del principio di proporzionalità, prevedendo misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali dell’interessato.
La norma impugnata risulta conforme a tale standard perché ha lo scopo di aumentare la copertura vaccinale e non richiede che l’interessato riveli il proprio status di vaccinato o non vaccinato, consentendo che si attesti il mero svolgimento del colloquio informativo sui benefici della vaccinazione, o anche che si rifiuti la produzione di alcun documento.
Non vìola la competenza esclusiva statale in materia di norme generali sull’istruzione prevista dall’art. 117, comma 2, lettera n), Cost., l’art. 1 della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 22, recante «Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1 (Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate) che subordina l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, salvo formale rifiuto, alla presentazione di un documento attestante la somministrazione del vaccino, l’avvio del programma, il suo rifiuto ovvero l’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui suoi benefici.
La norma impugnata attiene a un vaccino non obbligatorio ma raccomandato pertanto non si pone in contrasto con l’art. 3-bis, del d.l. n. 73 del 2017, come convertito, che riguarda i vaccini obbligatori. La previsione impugnata è qualificata come una disposizione di dettaglio rientrante in due materie concorrenti: nella «tutela della salute», dal punto di vista teleologico, e nell’«istruzione», dal punto di vista oggettivo.
M.B.
(Monica Bergo)