La regionalizzazione del Centro di riabilitazione pubblica di Ceglie Massapica non vìola gli accordi previsti dal vigente programma operativo, ma l’assunzione del relativo personale deve avvenire mediante concorso.
Corte cost., 22 aprile 2025, n. 57
Pres. Amoroso, Est. Sciarrone Alibrandi – Presidente del Consiglio (Avvocatura dello Stato) c. Regione Puglia (Avv. Isabella Fornelli)
Piano di rientro - Regione Puglia – Regionalizzazione di un centro di riabilitazione - Art. 117, comma 3, Cost. - Coordinamento della finanza pubblica - Limite agli incrementi di spese non obbligatorie – Non fondatezza.
Personale dell’ente privato di gestione – Assunzione nella Asl – Ipotesi di selezione riservata per soli titoli – Art. 97, comma 4 Cost. – Principio del concorso – Illegittimità costituzionale.
Non vìola l’art. 117, comma 3, Cost. nella materia coordinamento della finanza pubblica, l’intera legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 21, recante «Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM)».
La legge regionale impugnata, nel regionalizzare il Centro previamente gestito da una Fondazione Privata, non introduce una «rilevante modifica della pregressa "programmazione sanitaria"» e neppure «un significativo incremento» dell’impegno finanziario di settore. Tale legge ha determinato la cessazione dell’affidamento provvisorio alla Fondazione San Raffaele, che aveva temporaneamente erogato al Servizio sanitario regionale prestazioni sanitarie in cambio di un corrispettivo, a valere comunque sulla quota di Fondo Sanitario Regionale indistinto. Peraltro, la relazione tecnica che illustra la copertura finanziaria dell’intervento normativo nega qualsiasi incremento dei costi rispetto alla spesa storica finora sopportata per remunerare le prestazioni rese dalla Fondazione.
Lo stesso programma operativo 2016-2018 vigente prevede come obiettivo «per la gestione dei Presidi Post-Acuzie» (come quello oggetto della legge regionale impugnata), la forma di gestione diretta delle strutture da parte delle aziende sanitarie.
Vìola l’art. 97, comma 4, Cost., l’art. 4, comma 2, della legge reg. Puglia n. 21 del 2024, limitatamente alle parole «o con procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale» perché consente l’assunzione nel comparto regionale interamente riservata al personale già in servizio alle dipendenze della Fondazione alla data di entrata in vigore della legge regionale e, dunque, senza concorso pubblico, in contrasto con l’art. 1, comma 268, lettera c), della legge n. 234 del 2021, che non consente una stabilizzazione del personale pubblico senza concorso. Il pubblico concorso reclama una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito, aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti, principi valevoli anche con riferimento all’accesso ai pubblici impieghi presso le regioni.
M.B.
(Monica Bergo)