La Consulta si pronuncia sulla deroga al limite di età per i responsabili sanitari delle strutture private accreditate.
Corte cost., 8 aprile 2025, n. 65
Pres. G. Amoroso, Est. L. Antonini - Presidente del Consiglio dei ministri (Avv. St. G. M. De Socio) c. Regione Puglia (Avv. I. Fornelli)
Nomina del responsabile sanitario – Limite massimo di età - Art. 15-nonies, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992 - Strutture sanitarie private accreditate e autorizzate - Legge regionale – Deroga al limite di età valevole per le strutture pubbliche - Questione di legittimità costituzionale – Violazione dell’art. 117, comma 3, Cost. - Principio fondamentale in materia di tutela della salute - Violazione - Non fondatezza.
Il giudizio ha ad oggetto la legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, della legge della Regione Puglia del 30 maggio 2024, n. 24, che consente alle strutture private accreditate e a quelle autorizzate all’esercizio di non applicare il limite massimo di età per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario previsto per le strutture pubbliche dall’art. 15-nonies, comma 1, del d.lgs. 502/1992 (disposizione, questa, che prevede il collocamento al riposo al compimento dei sessantacinque anni, salva l’ipotesi in cui non siano ancora maturati i quaranta anni di servizio effettivo e sempre che, in tale secondo caso, non venga superato il limite massimo di settanta anni di età e che ciò non comporti un aumento del numero dei dirigenti) .
Secondo il ricorrente, la disposizione regionale violerebbe l’art. 117, comma 3, della Costituzione perché, inter alia, il limite di età sopra indicato rappresenterebbe un principio fondamentale in materia di tutela della salute, come tale vincolante anche per le strutture private accreditate che operano per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
La Corte dichiara la questione non fondata, rilevando — dopo una puntuale analisi del quadro normativo e della giurisprudenza costituzionale in materia — l’assenza di un principio fondamentale ricavabile da una norma statale, o desumibile in via sistematica, in forza del quale il responsabile sanitario di struttura privata debba essere sottoposto al suddetto limite.
Sebbene, infatti, l’accreditamento consenta alle strutture private di operare nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, esso non comporta la loro equiparazione giuridica alle strutture pubbliche, conferendo soltanto la qualifica di soggetto idoneo all’erogazione di prestazioni sanitarie, senza modificare la natura privata di tali strutture, né incidere sulla disciplina dei relativi rapporti di lavoro.
Il Collegio evidenzia inoltre che, ai sensi dell’art. 8-quater, comma 1, del d.lgs. 502/1992, le Regioni ben possono, nell’esercizio della propria autonomia legislativa nella materia concorrente “tutela della salute”, discostarsi dalla previsione di cui al citato art. 15-nonies, introducendo requisiti ulteriori per la qualificazione delle strutture sanitarie, a condizione che questi rispettino i criteri generali stabiliti dallo Stato. Tra tali ultimi criteri, tuttavia, non figurano previsioni statali che attengono al limite di età del responsabile sanitario di struttura privata, nemmeno in relazione al principio di adeguatezza delle condizioni di organizzazione interna con riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale, di cui all’art. 8, comma 4, lettera d, del d.lgs. n. 502 del 1992, il quale non si estende fino a contemplare un limite di età.
C.C. e C.V.S.
(Candida Conti e Cecilia Valeria Sposato)