Pres. S. Santoleri, Est. L. Di Raimondo – Eubios S.r.l. (Avv. P. Adami, C. M.R. Ursillo) c. Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord (Avv. G. Ara).
Appalti in sanità – Prodotti e servizio per la Nutrizione Artificiale Domiciliare – Fornitura a domicilio – Requisiti minimi di partecipazione – Impugnazione dell’aggiudicazione – Infondatezza.
Nella sentenza annotata il Consiglio di Stato affronta il tema dell’affidamento della fornitura di prodotti e servizi per la Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD), destinata a pazienti in cura territoriale, residenti o temporaneamente domiciliati nel territorio dell’ASL Napoli 2 Nord.
La Eubios S.r.l. propone appello avverso l’Azienda Sanitaria Locale, e nei confronti della Baxter S.p.A. – aggiudicataria dell’appalto – chiedendo la riforma della sentenza di primo grado relativa alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura, di cui contestava la legittimità.
Il TAR, con la sentenza di primo grado, aveva respinto il ricorso, ritenendo che gli atti impugnati fossero esenti dai vizi dedotti, in particolare con riferimento alla denunciata mancanza, nell’offerta dell’aggiudicataria, del requisito minimo relativo alla disponibilità di un magazzino per lo stoccaggio e la distribuzione, nonché della titolarità, in capo alla stessa, dell’autorizzazione alla produzione di medicinali e preparazioni galeniche. Secondo l’appellante, i giudici di primo grado avrebbero erroneamente ritenuto sussistenti i requisiti di partecipazione in capo all’impresa aggiudicataria, la quale, a dire della Eubios S.r.l., era priva dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano, non produceva direttamente le sacche ed era sfornita anche dell’autorizzazione al deposito.
Con la sentenza qui commentata, il Consiglio di Stato rigetta l’appello relativo all’affidamento del servizio di fornitura domiciliare di prodotti e servizi per la nutrizione artificiale parenterale personalizzata, osservando anzitutto che, sulla base delle disposizioni del Disciplinare (non impugnato) e del principio di tassatività delle cause di esclusione, l’unico requisito di capacità tecnica e professionale richiesto consisteva nella dimostrazione, da parte dell’impresa, di aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto di gara. Il Consiglio di Stato conferma che la disponibilità del magazzino costituisce un requisito rilevante ai fini della stipula del contratto e non della partecipazione alla gara, come già affermato dal TAR; parimenti, non accoglie la doglianza relativa alla presunta assenza, in capo all’aggiudicataria, dell’autorizzazione alla produzione di sacche galeniche, ribadendo quanto già affermato in primo grado: non è richiesto che l’aggiudicatario produca direttamente i beni oggetto di gara, ma unicamente che ne assicuri la fornitura.
È di interesse evidenziare che Baxter S.p.A. – qui aggiudicataria e parte resistente – è già stata in passato coinvolta in contenziosi amministrativi relativi all’affidamento di forniture per la nutrizione domiciliare, in cui l’aggiudicazione era stata invece disposta in favore di farmacie. In tali occasioni, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “la scelta di una specifica filiera di attività produttiva, anziché di un’altra rientra nell'autonomia, quindi nella responsabilità, d’impresa, ed in quanto tale deve essere valutata nell’ambito del giudizio sull’offerta presentata dalla medesima impresa” (Cons. St., sez. III, 03 marzo 2020, n. 1545) e che non vi è alcun divieto per il farmacista di preparare sacche anche per pazienti al di fuori della propria circoscrizione territoriale, senza che venga meno “l’obbligo primario di garantire il servizio, come è ovvio, alla collettività territoriale di riferimento” (Cons. St., sez. III, 14 settembre 2015, n. 4257).
A.C.
(Alice Cauduro)