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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 3545/2025, Sulla valutazione tecnico-discrezionale circa l'equivalenza tra il prodotto offerto e quello richiesto dal capitolato tecnico

Pres. Corradino – 3M Healthcare Italy S.r.l. (avv. S. Cassamagnaghi) – c. Azienda Sanitaria Locale 1 - Avezzano - Sulmona - L’Aquila, (non costituita in giudizio) – nei confronti Medline International Italy S.r.l. Unipersonale (avv. E. Di Ienno)

Appalti in sanità – Fornitura – Dispositivi sanitari – Medicazioni adesive – Capitolato tecnico – Principio di equivalenza –– Equivalenza formale – Specifiche tecniche – Principio di prova – Discrezionalità – Soluzioni innovative – Respinto.

La vicenda ha ad oggetto un contenzioso originato dall'indizione di una gara per la fornitura di dispositivi sanitari e, in particolare, di “medicazioni adesive per la gestione di cateteri venosi centrali, picc e midline”.

La ricorrente, seconda classificata, lamenta inter alia che la società aggiudicataria, controinteressata nel giudizio, avesse offerto un prodotto con caratteristiche difformi rispetto a quelle indicate nel capitolato tecnico e che tali differenze non potessero ritenersi superabili in base al mero requisito di equivalenza funzionale.

Il Collegio respinge l’appello, affermando sul punto il principio secondo cui la valutazione tecnico-discrezionale operata dalla stazione appaltante circa l'equivalenza tra il prodotto offerto e quello richiesto è insindacabile dal giudice, salvo che il ricorrente fornisca concreti elementi scientifici idonei a dimostrarne l’irragionevolezza o il travisamento dei fatti.

A tal fine, non è sufficiente che il ricorrente si limiti ad affermare che il prodotto non corrisponda a quanto indicato nel capitolato tecnico e che le sue specifiche tecniche siano di qualità inferiore, ma è tenuto ad offrire un principio di prova serio, quale, ad esempio, una consulenza tecnica o una documentazione scientifica a sostegno delle proprie deduzioni.

In mancanza di tali elementi, la valutazione di equivalenza resta insindacabile, in quanto espressione di ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante volta a garantire, nel rispetto del principio di equivalenza, anche l’accesso al mercato di soluzioni innovative, purché funzionalmente idonee al raggiungimento dei medesimi risultati in termini di efficacia e sicurezza, soprattutto nel settore sanitario.

E. F.

(Elena Fabbricatore)



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