Sentenza del 24 giugno – 24 luglio 2025, n. 122, in G.U. n. 31 del 30 luglio 2025
Non è consentito al legislatore regionale by-passare procedure statali di coordinamento finanziario in ambito sanitario pur in caso di riscontrato non tempestivo aggiornamento delle disposizioni inerenti ai LEA.
1. Con la sentenza n. 122 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 della legge della Regione Puglia 13 novembre 2024, n. 28, recante «Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt) e disposizioni diverse».
2. La questione è stata sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione degli artt. 117, co. 3, in materia di coordinamento della finanza pubblica, e 81, co. 3, Cost.
La Corte ha ritenuto sussistente la lesione dell’art. 117, co. 3, Cost., in quanto la disposizione regionale, anticipando l’operatività delle tariffe delle prestazioni dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica a un momento in cui esse non erano ancora efficaci, ha violato l’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992.
3. Le ulteriori questioni relative alla violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione al divieto di effettuare spese non obbligatorie, e dell’art. 81, terzo comma, Cost., risultando, nella legge regionale de qua, la copertura finanziaria nel semplice riferimento al fondo sanitario, sono state ritenute assorbite.
4. Il passaggio più significativo della sentenza è rappresentato dall’invito, formulato dalla Corte, a mantenere tra lo Stato e le regioni un tratto di «doverosa cooperazione per assicurare il miglior servizio alla collettività» (sent. n. 62/2020), tenuto conto del fatto che la presenza, nel vigente assetto costituzionale, «di due livelli di governo rende necessaria la definizione di un sistema di regole che ne disciplini i rapporti di collaborazione, nel rispetto delle reciproche competenze» (sent. n. 190/2022).
In questo contesto, ha rilevato la Corte, campeggia il principio di leale collaborazione; sicché, non solo le Regioni non possono violare i princìpi fondamentali dettati dalla legislazione dello Stato, ma è altresì essenziale che quest’ultimo, per parte sua, si adoperi non solo a dare pronta attuazione alle disposizioni inerenti ai LEA, ma anche a procedere puntualmente al loro periodico aggiornamento, come del resto stabilito dalla legge. Infatti, la «obsolescenza delle prestazioni previste» incide negativamente sul diritto alla salute, che deve essere tutelato in maniera adeguata alle conoscenze scientifiche e tecnologiche, oltre che garantito «in condizioni di eguaglianza su tutto il territorio nazionale, senza discriminazione alcuna tra regioni» (sent. n. 242/2022).
Nella parte finale della sentenza, la Corte non manca, dunque, di rilevare che l’intervento del legislatore regionale, comunque, lesivo del ricordato principio di coordinamento finanziario, aveva una sua giustificazione (in senso “sostitutivo”) stante il non tempestivo aggiornamento della legislazione statale.
Anche in questo caso, la pronuncia conclude in maniera “troppo significativa” la questione sottoposta. A parte il caveat finale, prima riportato, nel senso dell’invito allo Stato a dare attuazione in tempi solleciti alle proprie normative, essa evoca alcuni interrogativi.
Anzitutto, si tratta di materie per le quali lo Stato deve corrispondere le relative risorse alle Regioni, per cui è responsabilità in primis dello Stato emanare normative cui poi non seguono atti conseguenziali, come troppo timidamente la pronuncia accenna. Sicché l’argomento utilizzato per la declaratoria di illegittimità (lesione del principio della leale collaborazione) è perfettamente reversibile nei confronti dello Stato, perché non appare ispirato né a ragionevolezza né a proporzionalità creare aspettative di prestazioni senza porre in essere le relative e conseguenti procedure, anche finanziarie, di carattere satisfattivo. Ciò avrebbe consigliato, pertanto, di completare la pronuncia con un monito allo Stato nel senso di astenersi dal porre in essere disposizioni prive di conseguenze pratiche.
Quid poi - a livello meramente problematico - se la Regione avesse coperto con propri fondi l’aggravio di onere, sia pur in via provvisoria e con l’attenuante di aver solo anticipato l’attuazione di disposizioni vigenti?
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