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FOCUS - Territorio e istituzioni N. 29 - 27/10/2025

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 161/2025, Nuove assunzioni previste da legge regionale: inammissibilità per oscurità motivazionale del ricorso

 

1. Con la sentenza n. 161, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 10 dicembre 2024, n. 41, recante «Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo)», promosse, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla materia «coordinamento della finanza pubblica», sollevate con ricorso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

1.1. L’inammissibilità della q.l.c. della legge regionale per asserita violazione dell’art. 97, primo comma, Cost. è stata affermata per non corrispondenza tra la deliberazione all’impugnazione ed il contenuto del ricorso, in quanto “nei giudizi in via principale deve sussistere una «piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l’organo legittimato si determina all’impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell’atto d’impugnazione» (ex multis, sentenza n. 126 del 2024)”. (Così, punto 3.1. del diritto della sent. in commento).

1.2. Le altre questioni sono state ritenute inammissibili per insufficiente chiarezza nella motivazione - da valutare con particolare rigore nei giudizi in via principale -, non avendo la Presidenza ricorrente offerto elementi sufficienti per ritenere vulnerato il Piano di rientro dal disavanzo sanitario stipulato tra lo Stato e la Regione Puglia nel 2010.

1.3. Anche la censura concernente la violazione dell’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, che impone alle regioni in piano di rientro per disavanzo sanitario di effettuare solo le spese obbligatorie, evitando dunque spese extra-LEA, è stata ritenuta inammissibile, non essendo stato chiarito nel ricorso il motivo per il quale il servizio di psico-oncologia non sarebbe una misura organizzativa e integrerebbe un livello di assistenza ulteriore rispetto ai livelli essenziali.

1.4. Anche la q.l.c. riguardante l’art. 81 Cost. è stata ritenuta inammissibile, poiché priva di illustrazione e motivazione a supporto, limitandosi il ricorrente a enunciarla quale mero corollario della violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica.

1.5. Le carenze motivazionali del ricorso (iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2025) erano state puntualmente evidenziate nella nota a prima lettura del ricorso medesimo pubblicata nel presente Osservatorio costituzionale di finanza pubblica.

2. La declaratoria di inammissibilità che colpisce il ricorso evidenzia la complessità e il tecnicismo dell’impostazione delle questioni di costituzionalità sollevate in riferimento ai parametri finanziari, tanto più ove si consideri che il ricorrente è l’organo cui istituzionalmente è assegnata la funzione di vigilare sulla conformità a Costituzione delle leggi regionali.



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