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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 174/2025, Sull’obbligo di esatta perimetrazione della spesa sanitaria e il divieto di utilizzo indistinto delle risorse per il funzionamento dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale

Pres. G. Amoroso – Rel. M. D’Alberti – Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania (ord. n. 53/2025) – c. Regione Campania

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Finanziamento – Fondo Sanitario Regionale – Utilizzo indistinto delle risorse – Mancata perimetrazione della spesa sanitaria – Violazione dell’art. 20 d.lgs. n. 118/2011 – Parametro interposto – Competenza statale esclusiva – Armonizzazione dei bilanci pubblici – Illegittimità costituzionale.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, commi 1, lettera a), e 2, della legge della Regione Campania n. 10 del 1998 (nel testo vigente ratione temporis), disposizioni che disciplinavano il finanziamento dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale. La normativa censurata consentiva il trasferimento di quote del Fondo sanitario regionale per sostenere, in via generale e indistinta, lo svolgimento delle funzioni assegnate all’Agenzia, senza subordinare l’erogazione alla specifica afferenza delle attività ai Livelli Essenziali di Assistenza.

La Consulta ha accolto la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione, ravvisando la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. La Corte ha statuito che la disciplina regionale si poneva in contrasto con la norma interposta di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, il quale impone alle Regioni di garantire, nell’ambito del bilancio, un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario.

In particolare, è stato rilevato che il meccanismo di finanziamento impugnato consentiva l’assegnazione di risorse all’ARPAC in maniera indiscriminata, omettendo di operare la necessaria distinzione tra le risorse destinate a garantire le prestazioni dei Livelli Essenziali di Assistenza e quelle afferenti a prestazioni di natura ambientale o comunque non sanitaria. Tale assetto normativo, permettendo l’utilizzo di risorse vincolate del perimetro sanitario per finalità ad esso estranee, pregiudicava la veridicità e la trasparenza dei conti pubblici, violando la competenza legislativa esclusiva dello Stato.



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