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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 122/2025, Illegittimità costituzionale della norma regionale di anticipazione del cd. decreto tariffe per l’assistenza specialistica e protesica

 Pres. G. Amoroso – Rel. M. D’Alberti – Presidente del Consiglio dei ministri (Avvocatura Generale dello Stato) – c. Regione Puglia (avv. P. Scagliola)

Livelli Essenziali di Assistenza – Assistenza specialistica ambulatoriale e protesica – Legge Regione Puglia n. 28/2024 – Anticipazione efficacia Decreto Tariffe – Violazione del procedimento – Art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992 – Contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale –

Piano di rientro dal disavanzo sanitario – Divieto di spese non obbligatorie – Introduzione di livelli di assistenza ulteriori (extra-LEA) – Violazione dei vincoli di bilancio – Sussistenza.

Aggiornamento periodico dei Livelli Essenziali di Assistenza – Obsolescenza delle prestazioni – Principio di leale collaborazione – Dovere dello Stato di pronta attuazione – Monito della Corte.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 della legge della Regione Puglia n. 28 del 2024, disposizione con la quale il legislatore regionale aveva attribuito «totale e immediata vigenza ed esecuzione» alle nuove tariffe per l’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica (di cui decreto del Ministro della salute del 23 giugno 2023), anticipandone l’efficacia rispetto alle tempistiche statali.

La Consulta ha accolto la q.l.c. in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., per violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica sia perché ha riscontrato la violazione del procedimento di formazione dei LEA stabilito dalla legislazione statale, sia perché (e di conseguenza) sarebbero stati così introdotti livelli essenziali di assistenza ulteriori a quelli erogati dal SSN, incorrendo così nella violazione del divieto – gravante sulla Regione Puglia, sottoposta alla disciplina del programma operativo per la prosecuzione del piano di rientro – di effettuare spese sanitarie non obbligatorie.

I Giudici delle Leggi hanno osservato che la norma regionale, nel derogare ai provvedimenti statali di rinvio, ha violato il complesso procedimento di formazione del “decreto tariffe” prescritto dall’art. 64 del d.p.c.m. sui LEA del 2017 e, per esso, dall’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992. Tale parametro interposto delinea il sistema di remunerazione “a tariffa”, il quale è volto ad assicurare un equilibrato bilanciamento tra la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e l’esigenza di contenimento della spesa. La Corte ha sottolineato che, se una disciplina statale impone uno specifico procedimento per l’adozione di un atto, anche gli interventi volti a incidere sul suo regime di efficacia o di applicabilità devono rispettare il medesimo procedimento ed essere espressione del medesimo potere esercitato per adottare l’atto sul quale si incide, non potendo la Regione alterare unilateralmente il contemperamento degli interessi coinvolti.

La decisione ha altresì evidenziato che l’introduzione di livelli di assistenza de facto ulteriori rispetto a quelli erogati dal SSN violava il divieto di effettuare spese sanitarie non obbligatorie, gravante sulla Regione Puglia in quanto sottoposta alla disciplina del programma operativo per la prosecuzione del piano di rientro.

A margine della declaratoria di illegittimità, la Corte ha tuttavia precisato che, in virtù del principio di leale collaborazione, lo Stato ha il dovere di dare pronta attuazione alle disposizioni inerenti ai LEA e di procedere puntualmente al loro aggiornamento, atteso che l’obsolescenza delle prestazioni incide negativamente sul diritto alla salute, il quale deve essere tutelato in maniera adeguata alle conoscenze scientifiche e in condizioni di eguaglianza su tutto il territorio nazionale.



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