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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 84/2025, La destinazione temporanea dei medici in quiescenza ai servizi di assistenza primaria e continuità assistenziale rientra nella competenza legislativa della Regione Sardegna

 Pres. Est. M.C. Quiligotti - Istituto Diagnostico Varelli S.r.l. (avv. F. Brunetti, C. Osti, G. Napolitano) – c. Ministero della Salute e aa. (Avvocatura Generale dello Stato), Pcm-Conferenza Permanente per i Rapporti

Pres. G. Amoroso, Est. M.A. Sandulli – Presidente del Consiglio (Avvocatura dello Stato) c. Regione autonoma della Sardegna (Avv. Sonia Sau)

Servizio sanitario regionale–Legge Regione Sardegna n. 12/2024 – Livelli Essenziali di Assistenza–Assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate – Progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale – Destinazione temporanea di medici in quiescenza –Competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile – art. 117, secondo comma, lettera l) – Contrattazione collettiva – Disciplina del rapporto di lavoro del medico di medicina generale – Violazione della competenza legislativa statale – Non fondatezza.

Non vìola la competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, comma 2, lettera l), Cost., l’art. 1, comma l, della legge della Regione Sardegna 20 agosto 2024, n. 12 (Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria).

La disposizione impugnata prevede che le Asl consegnino i ricettari anche ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie, per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attività e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino al 31 dicembre 2024.

Per costante giurisprudenza costituzionale, è esclusa la violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, quando le impugnate disposizioni regionali, pur afferenti a profili del rapporto in convenzione dei medici di medicina generale, siano dettate in via prioritaria da esigenze organizzative, producendo effetti solo secondari sull’andamento dei rapporti convenzionali.

La previsione impugnata si configura pertanto come un rimedio organizzativo straordinario, volto ad assicurare la completa copertura delle cure primarie, altrimenti pregiudicato dalla assenza nelle aree più disagiate di medici delle cure primarie. Poiché la grave carenza di medici in convenzione non consente di assicurare l’assistenza primaria e la continuità assistenziale ai cittadini di aree disagiate, tale disposizione è finalizzata a garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio della Regione.

L’impugnata disciplina regionale, pertanto, dà una risposta all’impossibilità di ricorrere ai medici di medicina generale regolarmente in convenzione per assicurare le prestazioni «essenziali» riconducibili a tali ambiti di assistenza, necessarie a garantire «la qualità e l’indefettibilità del servizio, ogni qualvolta un individuo dimorante sul territorio regionale si trovi in condizioni di bisogno rispetto alla salute.

Non c’è quindi contrasto con la norma interposta – rappresentata dall’Accordo collettivo nazionale del 2024, ai sensi del quale è precluso ai medici in quiescenza di svolgere le mansioni che avevano prima del pensionamento – perché la disposizione regionale impugnata non consente ai medici di medicina generale in quiescenza di rientrare nei ruoli dell’assistenza primaria, ma si è limitata a legittimare le ASL a instaurare, sino al 31 dicembre 2024, anche con tali soggetti un rapporto libero professionale, al solo fine di farli operare nell’ambito dei progetti ASCOT e di assicurare le prestazioni da questi erogate ai pazienti degli ambiti territoriali a essi riferibili.

Rientra pertanto nella «responsabilità organizzativa dell’ente territoriale» (sentenza n. 124 del 2023) l’adozione di misure volte a dare risposta a situazioni di accertata criticità nella fruizione dei livelli essenziali di assistenza primaria, al fine di assicurare l’effettivo godimento del diritto alla salute. In senso analogo, peraltro, la Corte nella sentenza n. 26 del 2024, ha escluso la dedotta violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile a opera della normativa della Regione autonoma della Sardegna che – nelle more dell’approvazione di un accordo integrativo regionale di categoria – ha consentito al medico di medicina generale di innalzare, su base volontaria, il massimale fino al limite di 1.800 assistiti.



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