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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 155/2025, PMA e rettificazione di sesso: il mutamento di sesso non interferisce con le condizioni giuridiche per il riconoscimento della genitorialità

Pres. G. Amoroso, Est. F. Patroni Griffi

 

Procreazione medicalmente assistita – Rettificazione di sesso – Dichiarazione di paternità – Inammissibilità della questione.

È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della l. 19 febbraio 2004, n. 40, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, Cost., anche in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, agli artt. 2, 17, 23 e 26 PIDCP e agli artt. 2, 3 e 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, dal giudice chiamato a decidere su un’azione di stato volta alla dichiarazione giudiziale di paternità in favore del soggetto che, dopo aver fornito i gameti maschili utilizzati in un trattamento di procreazione medicalmente assistita, abbia successivamente rettificato l’attribuzione anagrafica di sesso in senso femminile.
In tale contesto è erroneo il presupposto interpretativo secondo cui il divieto di accesso alle tecniche di PMA per le coppie dello stesso sesso, sancito dall’art. 5 e presidiato dall’art. 12 della legge n. 40 del 2004, precluderebbe al genitore biologico che abbia mutato sesso di procedere al riconoscimento del figlio ovvero di esserne dichiarato giudizialmente genitore.

La normativa censurata incide, infatti, unicamente sulle condizioni soggettive di accesso alle tecniche di PMA e sul relativo apparato sanzionatorio, mentre i presupposti per l’attribuzione dello status di figlio nato fuori dal matrimonio restano integralmente regolati dagli artt. 250 e 269 c.c., che fondano il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità sul solo accertamento del legame biologico tra genitore e figlio.

Tale legame, rappresentato nel caso di specie dall’apporto genetico tramite fornitura dei gameti maschili, non è inciso né messo in discussione dalla successiva vicenda del mutamento di sesso del genitore, la quale non interferisce, di per sé, con le condizioni giuridiche per il riconoscimento o per la dichiarazione giudiziale della genitorialità.



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