Pres. G. Travaglino: Est. G. Cricenti - A.A., B.B., C.C., D.D. (avv.ti D. Anzalone e N. Salzano) c. Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale Benfratelli Di Cristina Pa, Generali Italia S.p.A. (avv. S. Coletti)
Prova testimoniale – Responsabilità dei sanitari per omessa informazione – Onere probatorio – Non inammissibile – Rifiuto prove testimoniali – Vizio della motivazione – Violazione del minimo costituzionale – Sussiste.
Ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio in capo all’istante nel giudizio attinente alla responsabilità dei sanitari per l’omessa informazione circa l’intervento da eseguire e la conseguente acquisizione del consenso del paziente, il rifiuto di ammettere prove testimoniali volte a dimostrare che il paziente non avrebbe accettato l’intervento se adeguatamente informato costituisce un vizio di contraddittorietà insanabile della motivazione, violando il principio del “minimo costituzionale”. Tale violazione ricorre ogni volta che il giudice di merito rigetti la domanda ritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova delle medesime circostanze.