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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 153/2025, Illegittima la radiazione automatica dall’albo degli psicologi in caso di condanna penale non colposa

Pres. G. Amoroso, Rel. M.A. Sandulli

 

Professione di psicologo – Ordinamento professionale (L. n. 56/1989) – Sanzioni disciplinari – Radiazione automatica – Condanna penale – Principio di proporzionalità – Autonomia del giudizio disciplinare – Preclusione della valutazione discrezionale dell’Ordine – Automatismo sanzionatorio – Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza – Illegittimità costituzionale.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 3, della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), nella parte in cui prevede che la radiazione dall’albo degli psicologi sia «pronunciata di diritto» quando l’iscritto sia stato condannato, con sentenza irrevocabile, a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Roma, chiamato a decidere sull’impugnazione proposta da uno psicologo avverso il provvedimento di radiazione irrogato dal Consiglio dell’Ordine esclusivamente in applicazione dell’automatismo previsto dalla norma censurata.

Richiamando un consolidato orientamento in tema di destituzioni e cancellazioni automatiche di dipendenti pubblici e professionisti a seguito di condanna penale (tra le altre, sentt. nn. 971/1988, 40/1990, 158/1990, 2/1999, 268/2016 e, da ultimo, n. 51/2024), la Corte ribadisce due principi-cardine: da un lato, l’esigenza di proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto al concreto disvalore della condotta; dall’altro, la necessaria autonomia del giudizio dell’organo disciplinare rispetto a quello penale, ferma la vincolatività dell’accertamento dei fatti compiuto dal giudice penale.

L’automatica radiazione dello psicologo condannato a una pena detentiva di almeno due anni per qualsiasi reato non colposo impedisce ogni graduazione della risposta disciplinare e svuota di contenuto la valutazione discrezionale dell’Ordine circa l’idoneità del professionista a proseguire l’esercizio della professione. Ne deriva una violazione sia del canone di ragionevolezza, per difetto di proporzionalità della sanzione, sia del principio di uguaglianza, in quanto gli psicologi risultano assoggettati a un trattamento più severo rispetto ad altre categorie di dipendenti pubblici e professionisti per le quali analoghi automatismi sono stati rimossi all’esito di precedenti interventi della Corte.

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, “riespande” la disciplina generale delle sanzioni prevista dall’art. 26, comma 1, della legge n. 56 del 1989: spetta al Consiglio dell’Ordine degli psicologi scegliere, caso per caso, la misura più adeguata – ivi compresa, ove ne ricorrano i presupposti, la stessa radiazione – sulla base di una valutazione individualizzata della condotta e della persistente idoneità del professionista a svolgere le proprie funzioni.



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