Pres. Travaglino – Intesa San Paolo Spa (avv. P. Ranieri, S. Pellicano, G. Desideri) – c. Regione Lazio (avv. A. Ferraguto) – nei confronti Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 1 (avv. R. Volpini)
Dirigenza sanitaria – Strutture private accreditate – Indennità di esclusività –Rimborso – Oneri retributivi dei dirigenti medici – Oneri aggiuntivi – Ospedali classificati – Trattamento economico del personale – Principio della remunerazione a prestazione – Programmazione – Vincoli di bilancio – Respinto.
Il Collegio, con l’ordinanza in epigrafe, si è pronunciato su un articolato contenzioso promosso da un ospedale classificato ai sensi degli art. 1 e 20 della L. n. 132/1968 come Ospedale Generale di zona, che pretendeva dalla Regione il rimborso dei maggiori oneri retributivi sostenuti per i propri dirigenti medici, in particolare quelli derivanti dagli incrementi contrattuali del CCNL e dall’indennità di esclusività.
La Corte ha ricostruito in modo sistematico la disciplina applicabile agli ospedali classificati, distinguendola nettamente da quella delle aziende sanitarie pubbliche, chiarendo che l’equiparazione prevista dalla normativa di settore ha carattere meramente funzionale, limitato agli aspetti organizzativi quali la valutazione del servizio e dei titoli del relativo personale per i concorsi, per le assunzioni ed i trasferimenti, senza estendersi al piano del finanziamento pubblico.
Si osserva, infatti, che tale equiparazione non si spinge al punto riconoscere la sussistenza di un'obbligazione di pagamento eccedente la tariffa massima fissata per le singole prestazioni, la cui copertura finanziaria l'Azienda Sanitaria non aveva il potere di deliberare e che solo una previsione convenzionale avente ad oggetto oneri aggiuntivi rispetto a quelli connessi alle prestazioni svolte avrebbe giustificato.
Viene ribadito il principio secondo cui i dirigenti medici dipendenti da istituti privati accreditati o da ospedali classificati non sono soggetti al CCNL di settore del pubblico impiego e, conseguentemente, non possono invocare il diritto alla copertura pubblica degli oneri aggiuntivi derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi o dalla corresponsione dell’indennità di esclusività.
Tali costi restano costi di impresa, insuscettibili di trasferimento alla Regione, salvo esistenza di una convenzione ad hoc che preveda esplicitamente tale imputazione.
Il Collegio conclude affermando che in assenza di coperture finanziarie dedicate, gli enti privati non possono ottenere il rimborso delle indennità corrisposte ai dirigenti medici, trattandosi di oneri nascenti da scelte discrezionali interne e non da obblighi imposti dalla Regione.