Cons. Cavallari – Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” – c. omissis– nei confronti Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Dirigenza sanitaria – Indennità “De Maria” – Collaboratore universitario – Mansioni dirigenziali – Perequazione – Giudicato esterno – Respinto.
Il Collegio, con la sentenza in commento, ha affrontato la questione della spettanza della c.d. indennità “De Maria” di cui all’art. 31 del D.P.R. 761/1979, rivendicata da un collaboratore tecnico universitario in servizio presso un’azienda ospedaliero-universitaria.
La Corte, ricostruendo in modo puntuale la ratio dell’istituto, chiarisce che l’indennità “De Maria” è un emolumento a finalità perequativa, pensato per assicurare un riequilibrio tra il personale universitario e quello del Servizio sanitario nazionale, previo rigoroso accertamento della parità di mansioni rispetto ai dirigenti del CCNL Sanità.
Il Collegio La Cassazione afferma che l’indennità “De Maria” spetta solo se, nel periodo oggetto di causa, il lavoratore dimostra di avere ricevuto un formale incarico dirigenziale e di avere svolto effettivamente funzioni equivalenti a quelle dei dirigenti sanitari. Non rilevano l’inquadramento formale né le precedenti decisioni relative ad altri periodi, poiché, in mancanza di un accertamento specifico sul conferimento dell’incarico e sul concreto esercizio delle funzioni dirigenziali, esse non producono alcun effetto preclusivo.
La Corte accoglie il ricorso e rinvia al giudice rimettente, che dovrà verificare nel merito se, per il periodo considerato, ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell’indennità “De Maria” e degli ulteriori emolumenti connessi alla posizione dirigenziale.