Log in or Create account

FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Cassazione, Sentenza n. 28212/2025, Supervisione continua e aiuto permanente: la Cassazione equipara le due condizioni ai fini dell’indennità di accompagnamento

Pres. Esposito, Rel. Gandini – Eredi di (…) c. INPS

Indennità di accompagnamento – Requisito dell’impossibilità alla deambulazione senza aiuto permanente – “Supervisione continua” – Equiparazione – Errata applicazione dell’art. 1 l. 18/1980 da parte del giudice del rinvio – Necessità di rinnovazione del giudizio di legittimità.

La Corte di cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 28212 del 23 ottobre 2025, è intervenuta nuovamente in materia di indennità di accompagnamento, chiarendo il perimetro applicativo dell’art. 1 della legge n. 18/1980 e riaffermando un principio di diritto di significativo rilievo in tema di impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.

La vicenda trae origine dal rigetto, da parte del Tribunale di Macerata, della domanda proposta dalla ricorrente, poi deceduta in corso di causa, finalizzata al riconoscimento della prestazione assistenziale. Dopo una prima cassazione con rinvio, il giudice del merito, nuovamente investito della questione, confermava il rigetto, ritenendo che la condizione accertata dal CTU – “deambulazione con appoggi e supervisione continua” – non integrasse il requisito della necessità di un accompagnatore in forma permanente.

I ricorrenti censuravano tale conclusione, rilevando come la supervisione continua dovesse essere considerata, in base alla giurisprudenza costante, elemento idoneo a qualificare l’incapacità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, ai sensi dell’art. 1 l. 18/1980. Nella stessa direzione deponevano i referti richiamati, dai quali risultava un’andatura estremamente precaria, con elevato rischio di caduta, necessità di appoggi costanti e vigilanza continua da parte di terzi.

La Corte di Cassazione ha accolto tali doglianze, rilevando che il giudice del rinvio aveva erroneamente escluso l’equiparabilità tra la supervisione continua e l’aiuto permanente richiesto dalla norma. Ha sottolineato che la condizione di vigilanza continuativa, specie in presenza di rischio significativo di caduta, non può qualificarsi come assistenza occasionale, bensì si configura quale forma di supporto stabile e indispensabile, sovrapponibile all’intervento di un accompagnatore durante la deambulazione.

La Corte ha inoltre precisato che la valutazione della scala Barthel, richiamata dal giudice del rinvio per affermare una residua autonomia funzionale, è riferita al diverso requisito della capacità di compiere gli atti quotidiani della vita, e non può incidere sulla valutazione dell’impossibilità di deambulare in sicurezza, trattandosi di requisiti alternativi previsti dalla normativa.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto violato l’art. 1 della legge n. 18/1980 e ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto secondo cui:

la necessità di supervisione continua durante la deambulazione integra il requisito dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ai fini del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.



NUMERO - ALTRI ARTICOLI

Execution time: 19 ms - Your address is 216.73.216.214
Software Tour Operator