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FOCUS - Territorio e istituzioni N. 29 - 27/10/2025

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 17/2026, in tema di bilancio e contabilità pubblica, bilancio degli enti locali dissestati, ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, termine perentorio di presentazione al Ministro dell’interno

Corte cost., sent. n. 17 del 13 gennaio - 19 febbraio 2026 (in G.U. n. 8 - 25 febbraio 2026 2025)

Effetto di scioglimento del Comune che non provveda, entro il termine perentorio di tre mesi dalla nomina dell’organo straordinario di liquidazione, alla trasmissione al Ministero dell’interno dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

1. Con la sentenza n. 17 del 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 259, comma 1, e 261, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 262, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, tutte sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania.

2. Il rimettente (Tar Campania) dubitava della legittimità costituzionale delle citate disposizioni là dove in esse si prevede che l’inosservanza del termine perentorio di tre mesi dalla nomina dell’organo straordinario di liquidazione alla trasmissione al Ministero dell’interno dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato integrasse l’ipotesi di cui all’art. 141, comma 1, lettera a), t.u. enti locali (scioglimento per atti contrari a Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge nonché per gravi motivi di ordine pubblico) anziché quella di cui all’art. 141, comma 1, lettera c), t.u. enti locali (scioglimento per mancata approvazione del bilancio).

Secondo il giudice della causa, le disposizioni censurate si sarebbero poste in contrasto con gli artt. 3, 5, 51 e 114 Cost., ma soprattutto, per i profili di interesse in questa Rubrica, con l’art, 97, primo comma, Cost. Infatti, la mancata presentazione nei termini dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, a parere del rimettente, rappresenterebbe, piuttosto, una fattispecie analoga a quella della mancata approvazione del bilancio comunale, al cui verificarsi l’ordinamento ammette l’attivazione del potere sollecitatorio del prefetto, ai sensi dell’art. 141, comma 2, t.u. enti locali. Per tale motivo, sarebbero, altresì, violati il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 Cost., in quanto le disposizioni censurate divergerebbero dallo scopo che dovrebbero perseguire, nel rispetto dell’autonomia locale.

3. La Corte ha dato continuità alla propria precedente sentenza n. 91 del 2025, secondo cui la scelta del legislatore di assimilare la mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio in un ente in dissesto alle fattispecie previste dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 141 t.u. enti locali non è irragionevole, in considerazione del fatto che «la deliberazione di dissesto rappresenta la conseguenza di una lunga e persistente violazione di principi costituzionali e norme statali che impongono agli enti territoriali il mantenimento dei bilanci in equilibrio, attraverso una sana, responsabile e trasparente gestione delle finanze pubbliche, previsioni che, peraltro, valgono per tutti i soggetti che sono parte della finanza pubblica allargata (ex multis, sentenze n. 184 del 2022, n. 246 del 2021, n. 80 del 2021, n. 115 del 2020, n. 49 del 2018, n. 228 del 2017, n. 184 del 2016)».

In sostanza, secondo la Corte, i principi costituzionali asseritamente violati (ragionevolezza, parità di trattamento, buon andamento, autonomia) avrebbero quale prioritario presupposto la tutela dell’equilibrio delle finanze pubbliche complessive, di cui all’art. 97, primo comma, Cost., ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (cfr. sentenza n. 228 del 2017), talché, l’“incuria” che conduce al dissesto degli enti territoriali interrompe il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica, che, invece, la disposizione censurata mira a tutelare.

4. La soluzione adottata dalla Corte costituzionale, come già osservato in questa Rubrica con la nota di osservazioni alla citata sentenza n. 91/2025, si rivela particolarmente drastica.

In sostanza, l’ipotesi della mancata approvazione, da parte del Consiglio comunale, nel termine perentorio di tre mesi, del progetto di bilancio stabilmente riequilibrato viene, dalla Corte, considerata “ragionevolmente” assimilabile a un’ipotesi di compimento di atti contrari alla Costituzione, di gravi e persistenti violazioni di legge ovvero di gravi motivi di ordine pubblico, comportanti lo scioglimento automatico del Consiglio comunale.

Ebbene proprio tale assimilazione ha formato oggetto di dubbio da parte del rimettente tenuto conto (asseritamente) del non necessario ricorrere, nell’ipotesi di mancanza del rispetto di detto termine perentorio nell’approvazione del progetto di bilancio stabilmente riequilibrato, di comportamenti negativi od omissivi da parte dell’ente locale connotati da gravità o da persistenza.

5. Al riguardo, nel richiamare le osservazioni già rassegnate nella citata nota di commento alla sentenza n. 91/2025 della stessa Corte costituzionale, si svolgono ulteriori rilievi, tra di loro correlati.

Il primo riguarda proprio la “ragionevolezza” dell’effetto di scioglimento di un Comune sulla base dell’automatico scadere del ricordato termine perentorio, nonostante il procedimento di approvazione del bilancio - sia pure (evidentemente), ad avviso del Prefetto, non contra legem, che ha provveduto a diffidare l’ente e non a dichiararne lo scioglimento - si fosse oramai perfezionato, così realizzandosi il “risultato” previsto dalla legge. Tale soluzione aveva il pregio di consentire il permanere del funzionamento delle istituzioni comunali senza determinare il rilevante iato temporale tra lo scioglimento del Consiglio e le necessarie operazioni di rielezione dei nuovi Consiglio e Giunta, certamente più ampio di quello decorrente dallo scadere del termine dei tre mesi e l’approvazione ritardata del prospetto contabile dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Il secondo, connesso al primo rilievo, concerne la protezione - ritenuta prevalente dalla Corte costituzionale - del principio stabilito dall’art. 97, primo comma, Cost. Se, infatti, si intendeva ridurre l’arco temporale per mettere in sicurezza gli equilibri finanziari dell’ente con le ricadute sul comparto delle amministrazioni pubbliche (v. art. 2, comma 1, lett. a, legge n. 243/2012) attraverso l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato detto obiettivo non può dirsi raggiunto per le ragioni dette.

Se poi la Corte intendeva muovere dall’equazione inadempimento nel prescritto termine perentorio/interruzione “del legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica”, anche in questo caso, la soluzione adottata dalla Corte non pare persuasiva, dovendosi ritenere più coerente con il sistema l’ipotesi interpretativa seguita dal Prefetto e adombrata dal giudice rimettente, apparendo più consona l’assimilazione della fattispecie all’esame a quella prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del Tuel piuttosto che a quella di cui alla lettera a) dello stesso articolo 141. Infatti, l’approvazione di un bilancio è di per sé operazione complessa non soltanto sotto il profilo dell’an e cioè della sua formale approvazione ma, segnatamente, sotto il profilo del quomodo, così rivalutando il profilo sostanziale della “messa in sicurezza” dell’ente sotto il profilo contabile alla luce del rispetto sostanziale del principio di cui all’art. 97, primo comma, Cost. (peraltro, non evocato in dettaglio dal rimettente) e non soltanto (appunto) quello meramente “formale” dell’approvazione di un documento che potrebbe soffrire di possibili (anche gravi) incongruenze potenzialmente tali da inficiare la sostanza del principio costituzionale di cui al citato art. 97, primo comma, Cost.

Il fatto che la Corte abbia ampliato al primo comma dell’art. 97 Cost. le proprie considerazioni a fronte di un implicito richiamo nel ricorso al secondo comma (buon andamento), consente di effettuare un’altra considerazione. La ormai risalente giurisprudenza della Corte continua a legare, senza essere sfiorata da dubbio alcuno, tali due commi dell’art. 97 Cost., laddove si tratta di un punto tanto complicato quanto controverso. Il notevolissimo lasso temporale quale intercorre tra l’entrata in vigore delle due norme (più di sei decenni) - il che già di per sé dovrebbe indurre a riflettere sui diversi contesti in cui sono maturate le due disposizioni - dovrebbe portare a soffermarsi sul fatto che bilanci in equilibrio non necessariamente significano di per sé una “sana, responsabile e trasparente gestione delle finanze pubbliche”. A parte la vaghezza delle aggettivazioni, tutto ruota infatti intorno alla composizione delle entrate e delle spese, sicché non potrebbe essere certo necessariamente considerato indice di una sana gestione (buon andamento) un bilancio in equilibrio le cui uscite fossero finalizzate prevalentemente a finalità di carattere voluttuario, il tutto con il consenso degli elettori.

La facilità con cui la giurisprudenza della Corte risolve il problema del legame da essa posto in modo quasi automatico tra i due citati commi dell’art. 97 Cost. dovrebbe essere motivo, dunque, per ripensare tale nesso, considerando prioritariamente il fatto che il primo comma pone un vincolo di carattere quantitativo (equilibrio), mentre il secondo lo pone in termini di qualità e di merito della struttura del singolo bilancio, il che, per questo secondo versante, non dovrebbe portare a concludere che detto nesso si presenti sempre e comunque come “necessario” con una coincidenza quasi automatica del secondo comma al primo comma dell’art. 97, operando - come si è visto - i due parametri costituzionali su piani distinti.

Uguale approssimazione emerge, nella giurisprudenza in questione, sotto il profilo dell’altro legame posto con pari carattere di automaticità tra mandato elettorale ed equilibrio di bilancio (e dunque, per la proprietà transitiva, con il buon andamento). Lo dimostra, per esempio, il caso degli obblighi a carico di un Commissario di governo, il quale comunque deve rispettare il vincolo d’equilibrio, che (anche in questo caso) non necessariamente coincide con il buon andamento ed esula ovviamente dal vincolo di cui al mandato elettorale. Ma lo dimostra altresì la semplice constatazione per cui anche un’amministrazione con amplissimo mandato elettorale non costituisce sicura garanzia dell’approvazione tout court di un bilancio in equilibrio, sano, trasparente e responsabile (a parte l’accentuata polisemia dell’aggettivo “responsabile” in questo contesto). Tutto ciò in disparte l’apparente dissonanza logica e contenutistica tra i due concetti.

Ancora una volta va còlta, pertanto, l’occasione per sottoporre alla Corte l’opportunità di ripensare per molti aspetti la propria giurisprudenza sui temi di finanza pubblica quale si è sviluppata dopo la novella costituzionale del 2012.

6. Un’ultima considerazione rimane da svolgere.

La ratio decidendi della sentenza risulta incentrata su due punti: il primo, la garanzia del rispetto del principio secondo cui le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (art. 97, primo comma, Cost.); il secondo, corollario del disposto di cui al medesimo art. 97, primo comma, Cost., secondo cui il fluire del tempo senza un ripristino delle misure utili a garantirne il rispetto possa aggravare la violazione del parametro medesimo.

Sotto un profilo ordinamentale, la fattispecie di cui alla sentenza può ampliare l’ambito della riflessione, nel senso che l’orientamento tracciato dalla Corte con la pronuncia n. 91 del 2025 e quella qui in esame n. 17 del 2026 potrebbe indurre a ripensare, quanto meno integrandola, la giurisprudenza della stessa Corte in tema di annullamento delle leggi di approvazione dei rendiconti regionali; invero, l’interruzione del ciclo di bilancio di enti regionali si configura vieppiù significativo per i riflessi sulla tenuta dei principi di cui al citato art. 97, primo comma, Cost., cui pure la Corte assegna un ruolo-chiave, rispetto alle criticità derivanti dalla mancata, tempestiva approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di enti comunali di piccole dimensioni (quali, ad esempio quello del Comune di Castel Morrone). Vengono in gioco, infatti, entità finanziarie di intere Regioni (si vedano i casi Sicilia o Molise, il quale ultimo, per esempio, solo di recente è riuscito ad approvare la legge sul rendiconto dell’esercizio 2023) e dunque, all’evidenza, con maggiore incidenza sull’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 97, primo comma, Cost.



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