La legge: 1) modifica il termine per la presentazione delle richieste da parte degli istituti scolastici (art. 1, c. 1, che modifica il c. 2 dell'art. 1, l.r. n. 6/2004); 2) affida all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il compito di predisporre il programma degli accessi di docenti e studenti delle scuole umbre al Consiglio regionale (art. 1, c. 2, che sostituisce il c. 3 dell'art. 1, l.r. n. 6/2004); 3) prevede la stipula di convenzioni tra il Consiglio regionale e le aziende di trasporto pubblico locale per l'agevolazione di tali accessi (art. 1, c. 3, che introduce il comma 3 bis all'art. 1, l.r. n. 6/2004)
in tema di impiego pubblico, trattamento economico, norme della Regione Siciliana, incrementi retributivi
(29/10/2024)
in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione Abruzzo, interventi in deroga agli strumenti urbanistici, utilizzo a fini abitativi di sottotetti, vani e locali
(29/10/2024)
in tema di processo penale, accompagnamento coattivo del querelante, potere del giudice di disporlo, estensione ai casi in cui la mancata comparizione integri remissione tacita di querela
(29/10/2024)
Dossier 'Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane'
(29/10/2024)
Dossier 'Criteri e modalità di erogazione delle risorse del Fondo per le aree territoriali svantaggiate confinanti con la Valle d'Aosta e il Friuli-Venezia Giulia (2024-2026)'
(29/10/2024)