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Art. 350 del codice di procedura civile. Procedimento civile - Appello - Principio di trattazione collegiale della causa - Applicabilità, nei limiti della compatibilità, delle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale - Assunzione dei mezzi di prova fuori della circoscrizione del tribunale - Impossibilità, alla stregua del 'diritto vivente', di delegare l'assunzione dei mezzi di prova ad un organo monocratico, nella specie il giudice istruttore di circoscrizione diversa da quella del giudice procedente. (man. infond.) ord. 208/2007
Osservatorio trasparenza
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