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Art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20/02/2006, n. 46; art. 10 della legge del 20/02/2006, n. 46. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, nelle sole ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella. (restituzione atti - jus superveniens) ord. 365, 430/2006; 137, da 321 a 329, 332, 333, 343, da 366 a 371/2007
Osservatorio trasparenza
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