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NUMERO 23 - 05/12/2007

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 391/2007, sul giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione

Art. 22, c. 4° e 5°, della legge 24/11/1981, n. 689. Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Notificazioni all'opponente che si difende personalmente - Disciplina - Prevista notifica degli atti in cancelleria, nel caso in cui l'opponente non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. (man. infond.) ord. 264/2007



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