Art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20/02/2006, n. 46 e art. 10 della stessa legge. Processo penale - Appello - Modifiche normative recate dalla legge n. 46/2006 - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2) - Applicazione delle nuove norme ai procedimenti in corso. (man. inamm.) ord. 54, 139, 228, 294, 320, 336, 349 e 354/2007
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