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NUMERO 2 - 23/01/2008

 Memoria ad opponendum del Comitato promotore nazionale per il costituendo Partito Socialista

In attuazione degli articoli 79 e 80 del proprio Statuto, la Regione Abruzzo istituisce e disciplina il Collegio regionale per le garanzie statutarie, qualificato come “organo di consulenza della Regione”.

Il Collegio si compone di cinque membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti; un membro è indicato dal Consiglio delle Autonomie Locali. Possono essere nominati: a) magistrati a riposo della giurisdizione ordinaria, amministrativa o contabile; b) professori universitari ordinari in materie giuridiche; c) avvocati con almeno quindici anni di esercizio; d) esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione, con quindici anni di esperienza lavorativa. I componenti del Collegio, che durano in carica 5 anni e non sono immediatamente rieleggibili, non possono svolgere attività professionali, imprenditoriali, commerciali o di pubblica funzione “che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con la Regione”; la carica è altresì incompatibile con qualsiasi candidatura presentata alle assemblee elettive nei cinque anni precedenti.
Il Collegio ha sede presso il Consiglio regionale.
Quanto alle funzioni, il Collegio esprime il proprio parere: I) sull’interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione; II) sull’ammissibilità dei referendum e delle iniziative popolariì; III) sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative; IV) sull’interpretazione dello Statuto e la compatibilità, con questo, di leggi e provvedimenti riguardanti gli Enti Locali (in questo caso) anche su richiesta del Consiglio delle Autonomie Locali; V) su ogni altra questione di legittimità dell’azione regionale, anche con riferimento ad iniziative legislative; VI) sulle richieste delle Giunte consiliari; V) sulla legittimità del Regolamento del Consiglio. La legge individua i soggetti legittimati a sollecitare l’intervento del Collegio (art. 3) e disciplina il termine per il rilascio del parere (art. 4).

I pareri del Collegio non sono vincolanti: il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario, ma occorre la maggioranza assoluta.

Al Collegio sono attribuite funzioni in materia elettorale, con rinvio alla legge elettorale. In caso di annullamento delle elezioni regionali il Collegio provvede alla nomina della Commissione di cui all’art. 86 dello Statuto che ha il compito di indire le nuove elezioni nonché di provvedere all’ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

Le Regioni che, sinora, hanno istituito l’organo di garanzia statutaria previsto dallo Statuto sono: la Calabria (l.r. n. 2 del 2007); l’Umbria (l.r. n. 27 del 2007); l’Emilia-Romagna (l.r. n. 23 del 2007); l’Abruzzo (l.r. n. 42 del 2007); il Lazio (l.r. n. 24 del 2007).



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