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NUMERO 5 - 05/03/2008

 L'assistenza familiare al soggetto disabile: la Corte costituzionale estende al coniuge convivente il diritto al congedo straordinario retribuito

 Con la sentenza n. 158 del 2007 la Corte costituzionale è tornata ad occuparsi del congedo straordinario retribuito previsto dall’art. 42, comma 5, del D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela a sostegno della maternità e paternità), a meno di due anni dalla sentenza n. 233 del 2005 con cui già aveva ampliato il novero dei possibili beneficiari delle tutele ivi previste.

La norma de qua intreccia la condizione di disabilità con quella di lavoro subordinato e disciplina una particolare tipologia di congedo, species del genus di quello previsto per eventi e cause particolari all’art 4, comma 2, della L. 8 marzo 2000, n. 53.
Trattasi, più precisamente, di un’indennità pari all’ultima retribuzione, cui va aggiunta, sul piano previdenziale, una contribuzione figurativa che copre l’intero periodo di assenza dal lavoro; tale beneficio economico ha una durata massima di due anni e non potrà superare il tetto massimo di lire 70 milioni annue da rivalutarsi ogni anno sulla base dell’Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’importo sarà erogato al lavoratore entro 60 giorni dalla richiesta, senza la necessità del consenso del datore di lavoro, in quanto rappresenta, ove ne ricorrano i presupposti, un vero e proprio diritto per il lavoratore che assiste un familiare disabile.... (continua)



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