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NUMERO 7 - 02/04/2008

 La disciplina regionale della disoccupazione di fronte alla Corte Costituzionale

La Corte costituzionale ha affermato che la legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4 – realizzando una disciplina dello stato di disoccupazione più favorevole al lavoratore di quella prevista dall’articolo 4, lettere a) e d), del decreto legislativo 181/2000 (come modificato dal decreto legislativo 297/2002) – è incostituzionale perché – lo dico con parole mie – in buona sostanza lo stato di disoccupazione, nei precisi termini in cui è previsto e disciplinato da quel decreto, costituisce principio fondamentale di quel decreto e pertanto non è manipolabile dalla legge regionale.

Va subito detto che, sebbene alcuni passaggi della sentenza possono essere oggetto di rilievi critici, il risultato cui essa perviene è pienamente condivisibile.
E’ opportuno un veloce commento perché la sua lettura sollecita alcune puntualizzazioni ed aiuta a porre alcuni delicati problemi.

Può essere utile partire dai rilievi formulati dall’avvocatura dello Stato nel ricorso. Questa lamentava l’esistenza di tre profili di illegittimità nella legge della Regione Puglia

1 – violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di “previdenza sociale”;
2 – violazione di principi fondamentali posti dallo Stato ai fini dell’esercizio della competenza concorrente della Regione in materia di ”tutela e sicurezza del lavoro”;
3 – violazione del principio di eguaglianza tra i lavoratori e del principio del buon andamento delle pubbliche amministrazioni.

La Corte ritiene infondato il primo rilievo, accoglie il secondo e nulla esplicitamente dice in ordine al terzo.

La Corte ha ritenuto non fondato il primo rilievo formulato dall’ Avvocatura dello Stato considerando che la stessa legge regionale aveva provveduto ad escludere esplicitamente produzione di effetti sul versante previdenziale.

A ben vedere, la Corte invece avrebbe potuto considerare pienamente fondato quel rilievo ove avesse tenuto presente che la formula utilizzata dalla legge regionale non sembrava idonea a sancire l’irrilevanza di quella legge su tutti i profili della materia previdenziale. Infatti, sembra che l’estensore di quella legge si fosse preoccupato solo del fatto che lo stato di disoccupazione disciplinato dal decreto legislativo 181/2000 ai fini della attività di servizio dei centri per l’impiego, era divenuto rilevante – per effetto dell’articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (convertito con la legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80) – anche ai fini della corresponsione dell’indennità di disoccupazione; non aveva tenuto conto, tuttavia, del fatto che lo stato di disoccupazione non rileva solo rispetto alle “prestazioni” previdenziali (espressione appunto utilizzata dalla legge regionale), ma anche rispetto alla materia dei “contributi” previdenziali, dal momento che la legge nazionale prevede agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro che assumano persone le quali abbiano maturato il requisito di lunga durata dello stato di disoccupazione .

Orbene, non pare dubbio che la legge regionale, realizzando un regime più favorevole della sospensione dello stato di disoccupazione, avrebbe prodotto l’effetto – non indifferente per le finanze dell’Inps – di rendere più numerosa la platea dei disoccupati in possesso di quel requisito . Quindi, già queste considerazioni sarebbero state sufficienti a colpire la legge della Regione Puglia. (...segue)



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