Log in or Create account

NUMERO 7 - 02/04/2008

 Qualche spunto su ambiente e autonomie speciali

Le questioni sottoposte al giudizio della Corte
Il ricorso proposto dallo Stato ha ad oggetto alcune previsioni in tema di gestione dei rifiuti contenute nella l.p. Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 («La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo»).
Un primo gruppo di censure riguarda:
a)      l’art. 19, comma 3, lett. b), che esclude dall’obbligo di compilazione del formulario i «trasporti di rifiuti speciali che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti speciali stessi». In questi casi il gestore dell’impianto di trattamento deve rilasciare una conferma scritta secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale;
b)      l’art. 20, relativo all’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali; in particolare il comma 2 che prevede l’introduzione di iscrizioni semplificate e di esenzioni;
c)      l’art. 24, in tema di autorizzazione e collaudo degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti, che contempla l’autorizzazione provvisoria tacita dell’impianto («con la presentazione della richiesta di autorizzazione»).
Lo Stato ritiene che la Provincia resistente, introducendo un regime giuridico diverso da quello statale, stabilito dal d.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. TU ambientale, artt. 193, 208 e 212), abbia violato i limiti che lo Statuto prevede per la competenza legislativa provinciale in materia di igiene e sanità, in particolare quello dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e quello dei principi stabiliti da leggi dello Stato (art. 9, n. 10, dello Statuto della Regione Trentino – Alto Adige che richiama gli artt. 4 e 5).
Un secondo gruppo di disposizioni sottoposte al vaglio della Corte è costituito:
d)      dall’art. 3, comma 1, lett. w), che definisce «materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche» i «rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali ed internazionali»;
e)      dall’art. 5, comma 1, lett. b), che attribuisce alla Giunta provinciale il potere di stabilire «i materiali, le sostanza e gli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondaria, dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi della lettera a)»; in forza della stessa previsione «a questi materiali, sostanze e oggetti non si applica la normativa sui rifiuti, a condizione che il detentore non se ne disfi, non abbia l’intenzione o non abbia l’obbligo di disfarsene»;
f)        dall’art. 7, comma 1, lett. b), che esclude dall’ambito di applicazione della legge provinciale «le terre e le rocce da scavo ed i residui della lavorazione della pietra non contaminati, destinati all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati, macinati».
Il parametro invocato dallo Stato è, in questo caso, l’art. 117, comma I, Cost., in quanto le disposizioni impugnate sarebbero incompatibili con la nozione comunitaria di rifiuto, quale risulta dalla direttiva n. 2006/12/CE (che ha sostituito la precedente n. 75/442/CE) e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
La Provincia di Bolzano sostiene l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso...(segue)



NUMERO 7 - ALTRI ARTICOLI

Execution time: 24 ms - Your address is 3.135.207.200
Software Tour Operator