Log in or Create account

NUMERO 8 - 17/04/2008

 D.L. n. 49/2008,Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie

Misure  urgenti  volte  ad assicurare la segretezza della espressione
del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 48, secondo comma, della Costituzione;
  Visto   l'articolo   117,   secondo   comma,   lettera   l),  della
Costituzione;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008,
n.  20,  con  il quale sono stati convocati nei giorni 13 e 14 aprile
2008  i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
  Visto  l'articolo 5  del  decreto-legge  15 febbraio  2008,  n. 24,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30,
che   ha   previsto   l'abbinamento   della   annuale   consultazione
amministrativa con le predette elezioni;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire, in
vista  dell'imminente  scadenza  elettorale, mediante l'emanazione di
disposizioni   volte   a  rafforzare  le  esigenze  di  tutela  della
segretezza  del  voto  in  occasione  di  consultazioni  elettorali e
referendarie;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° aprile 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.   Nelle  consultazioni  elettorali  o  referendarie  e'  vietato
introdurre  all'interno  delle cabine elettorali telefoni cellulari o
altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
  2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della
presentazione  del  documento  di  identificazione  e  della  tessera
elettorale   da  parte  dell'elettore,  invita  l'elettore  stesso  a
depositare  le  apparecchiature  indicate  al  comma 1  di  cui e' al
momento in possesso.
  3.  Le  apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna
dal  presidente  dell'ufficio  elettorale  di  sezione  unitamente al
documento   di   identificazione  e  alla  tessera  elettorale,  sono
restituite  all'elettore  dopo l'espressione del voto. Della presa in
consegna  e  della  restituzione  viene fatta annotazione in apposito
registro.
  4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 e' punito con
l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

Art. 2.
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 1° aprile 2008
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Amato, Ministro dell'interno
                              Scotti, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Scotti



Execution time: 27 ms - Your address is 3.131.38.209
Software Tour Operator