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NUMERO 8 - 17/04/2008

 TAR LAZIO, Sentenza n. 3108/2008, in tema di perequazione dei dirigenti della Regione Lazio e potestà regolamentare della Regione

(omissis) L’art.6 dello Statuto, nel prevedere puntualmente i compiti del Consiglio regionale, precisa che tale organo "esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione…".
Al riguardo, la difesa della Regione Lazio sostiene, tuttavia, che la modifica dell’art.121 della Costituzione, operata dalla legge cost. 22.11.1999, n.1, avendo sottratto, al Consiglio regionale la precedente riserva di competenza, avrebbe attribuito la potestà regolamentare alla Giunta. 
L’assunto non può essere condiviso.
La Corte costituzionale ha, infatti, chiarito che la sopra richiamata riforma, eliminando l’indicazione della potestà regolamentare fra le attribuzioni dei Consigli regionali, ha avuto il solo effetto di eliminare la relativa riserva di competenza e di consentire alle Regioni una diversa scelta organizzativa e no anche quello di attribuire direttamente detta potestà alle Giunte (sent. 21.10.2003, n.313).
La stessa Corte ha, quindi, precisato che "tale scelta non può che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale, modificativa di quello attualmente vigente, con la conseguenza che, nel frattempo, vale la distribuzione delle competenze normative già stabilita dallo statuto medesimo, di per sé non incompatibile con il nuovo art.121 della Costituzione". (omissis)



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