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NUMERO 14 - 09/07/2008

 Abstract - L’autonomia degli enti non-territoriali nella Costituzione austriaca

L’articolo di seguito riportato è opera del Dott. Harald Eberhard, ricercatore presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Vienna e collaboratore scientifico presso la Corte costituzionale austriaca, presentato dall’Autore al convegno tenutosi a Vienna il 9 aprile 2008 dal tema “Verfassungs- und Verwaltungsreform 2008”.
Le riflessioni dell’A. si originano dall’approvazione in Austria di una recente legge di revisione costituzionale (BGBl N. 2/2008) ed in particolare si concentra sulle nuove previsioni degli artt. 120a-120b-120c della Costituzione, che riconoscono l’esistenza di soggetti di autonomia amministrativa non-territoriali (Nichtterritoriale Selbtsverwaltung) al fianco delle tradizionali autonomie locali.
La materia risulta di rilevante interesse anche in Italia, perché si lega, anche se con le necessarie differenziazioni, al tema delle Autonomie Funzionali, laddove il dibattito degli ultimi anni si è ancorato proprio nel tentativo di arrivare ad un loro riconoscimento costituzionale.
Pertanto l’articolo si presenta come un prezioso strumento di comparazione, perchè offre al lettore italiano spunti di riflessione su un tema, quale quello delle autonome funzionali, quanto mai dibattuto e non ancora compreso fino in fondo.
L’articolo delinea attraverso un’analisi chiara e puntuale un quadro approfondito della recente riforma costituzionale austriaca, cercando di far emergere da una parte le origini del concetto di autonomia di enti non-territoriali e il loro legame con i principi sanciti in Costituzione, dall’altra di descrivere dettagliatamente i caratteri necessari per individuare tali soggetti.    
L'A. prende le mosse dalla concezione classica di autonomia propria della tradizione amministrativistica austriaca, secondo cui il concetto di autonomia era fondamentalmente legato solo all'Amministrazione. Ciò era confermato dall'ex art. 20, I c. della Costituzione austriaca (B-VG), che riconosceva l'Amministrazione fondata sul principio di legalità ed escludeva, che soggetti diversi potessero svolgere funzioni di interesse generale. Questa visione non lasciava molto spazio ad altre forme di autonomia, pertanto qualsiasi tentativo di un loro riconoscimento doveva essere inteso come un’eccezione. 

(segue)



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