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NUMERO 23 - 03/12/2008

 Coordinamento finanziario, autonomie speciali e coesione nazionale

Si può ritenere che a seguito dell’ormai mutato assetto costituzionale, perno centrale dell’intero sistema finanziario e tributario della Repubblica sia ormai divenuto il canone del coordinamento tra le molteplici componenti che lo connotano prescrittivamente, istituzionalmente e funzionalmente, sì che dal corretto ed adeguato intrecciarsi delle rispettive competenze possa emergere un sistema non solo coerente con il complessivo ordinamento costituzionale (si veda, in particolare, il generale riferimento “all’armonia con la Costituzione” presente nel secondo comma dell’art. 119 Cost. in tema di reperimento delle risorse finanziarie degli enti territoriali), ma anche effettivamente operante nel concreto rispetto dei numerosi rapporti di inferenza che sussistono tra i diversi principi costituzionali che guidano i singoli aspetti del sistema finanziario (si pensi, ad esempio, al rapporto di complementarietà tra le risorse autonome e quelle derivanti dagli interventi perequativi ai sensi del terzo comma dell’art. 119 Cost.).
In questa prospettiva di necessaria unitarietà di fondo dell’intero sistema nazionale finanziario e tributario a fini di efficiente reperimento e di corretto impiego delle risorse in connessione alla ripartizione delle competenze costituzionalmente fondata tra i diversi livelli territoriali di governo, dunque, dovranno operare soprattutto i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia proprio di “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” ai sensi dell’art. 117, comma 3, cost.. I principi in questione, tra l’altro, dovranno governare i rapporti tra le imposte erariali e quelli di spettanza delle autonomie territoriali (si veda, a tal proposito, l’art. 119, comma 2, Cost.), sia l’eventuale applicazione del regionalismo differenziato (argomentando in via implicita sulla base del riferimento ai “principi di cui all’articolo 119”, che è presente nell’art. 116, comma 3, Cost., il quale, dunque, non può non riferirsi anche alle modalità legislative dettate in sede di attuazione dei “principi” predetti). Tali principi fondamentali, come noto, costituiscono esplicitazione essenziale del contenuto della legge di delega attualmente all’esame del Parlamento (A.S. n. 1117).

(segue)



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